31992R3765

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3765/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che modifica con effetto al 1º gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0180


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3765/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

che modifica con effetto al 1° gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 (2), in particolare gli articoli 64 e 82 del suddetto statuto nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 del suddetto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (3), in particolare il punto II.1.1, secondo comma dell'allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'Istituto statistico delle Comunità europee ha proceduto ad una verifica dei coefficienti correttori di tutti gli Stati membri conformemente al metodo che adegua le retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, deciso dal Consiglio il 15 dicembre 1981;

considerando che questa verifica pone in evidenza l'esistenza di scarti fra i coefficienti correttori applicabili in talune sedi di servizio e quelli risultanti dalla verifica;

considerando che, a norma dell'articolo 64 dello statuto, è necessario garantire l'equivalenza del potere d'acquisto nelle diverse sedi di servizio;

considerando che in caso di aumento dei coefficienti correttori provvisori applicabili in talune sedi di servizio conviene procedere ad un corrispondente adeguamento retroattivo delle retribuzioni dei funzionari interessati e, in caso di riduzione, al ricupero delle somme percepite in eccesso;

considerando tuttavia che conviene proteggere la retribuzione nominale dei funzionari interessati da detto ricupero;

considerando che per le sedi di servizio in cui i coefficienti correttori sono in diminuzione rispetto a quelli in vigore alla data in cui il presente regolamento avrà efficacia per la prima volta occorre prevedere un'applicazione graduale mediante imputazione di queste diminuzioni sugli eventuali successivi aumenti;

considerando che è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti che stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1° gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue: >SPAZIO PER TABELLA>

(*) Fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare a seguito della proposta della Commissione del 10 settembre 1991.

2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD