31992R3764

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3764/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che modifica i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi fuori Comunità (con effetto dal 1ºgennaio 1991)

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 29/12/1992 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0178


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3764/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

che modifica i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi fuori Comunità (con effetto dal 1° gennaio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 (2), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con l'adozione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 (3) il Consiglio ha approvato il nuovo sistema di raccolta di dati statistici;

considerando che occorre tener conto dei risultati delle indagini svolte nel quadro del nuovo sistema prima del 1° gennaio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono modificati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee nel mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

ALLEGATO

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