31992R3712

Regolamento (CEE) n. 3712/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1214/92 recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 23/12/1992 pag. 0015 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 3712/92 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1214/92 recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (1), in particolare l'articolo 44,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (2) contiene in particolare disposizioni specifiche in materia di garanzia;

considerando che è opportuno, da un lato, adeguare tali disposizioni al recente sviluppo dei trasporti di talune categorie di merci per le quali più alti sono i rischi di frode per quanto riguarda il pagamento di dazi e altre imposizioni all'importazione eventualmente dovuti, o vietando il ricorso alla garanzia globale o aumentando il livello della stessa e, dall'altro, apportarvi le rettifiche necessarie per renderle più vincolanti;

considerando che, per delle ragioni giuridiche, conviene modificare il periodo durante il quale gli stati membri possono rispondere ad una domanda di procedura semplificata di transito comunitario richiesta dalle compagnie aeree o marittime interessate;

considerando che l'esonero dalla garanzia non può applicarsi in caso di divieto del ricorso alla garanzia globale;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo IV « Disposizioni applicabili al transito comunitario esterno ed interno » del regolamento (CEE) n. 1214/92 è così modificato:

1) Al capitolo II dopo le parole « Sezione 2: garanzia globale », si inserisce il seguente testo:

« Ricorso alla garanzia globale

Articolo 34

bis

Quando delle operazioni di transito comunitario esterno che riguardano merci importate nella Comunità in provenienza da paesi terzi, e che hanno fatto o debbono fare oggetto di un'informazione specifica, in particolare in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, presentano dei rischi di frode eccezionali, gli Stati membri in accordo con la Commissione intervengono con delle misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale.

La decisione di vietare il ricorso alla garanzia globale presa da uno Stato membro si applica nei confronti degli altri Stati membri.

Gli Stati membri si informano reciprocamente circa le decisioni prese in applicazione del presente articolo e ne informano anche la Commissione.

Trascorsi sei mesi, la Commissione determina se le misure prese devono essere o no prorogate.

Importo della garanzia globale

Articolo 34

ter

Senza portare pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 34 bis del presente regolamento, il livello della garanzia globale è determinato secondo le seguenti modalità:

1) L'importo della garanzia globale è fissato ad almeno 30 % dei dazi, prelievi e tasse esigibili secondo le modalità previste al paragrafo 4 qui di seguito.

2) La garanzia globale è fissata ad un importo pari alla totalità dei dazi, prelievi e tasse esigibili secondo le modalità previste dal punto 4 qui di seguito, quando è destinata a coprire delle operazioni di transito comunitario esterno riguardanti delle merci:

- importate nella Comunità,

- riprese nella lista figurante all'allegato VIII bis del presente regolamento, e

- che sono state oggetto di un'informazione specifica della Commissione relativa a delle operazioni di transito presentanti un aumento dei rischi di frode, in particolar modo in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81.

Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di fissare la garanzia globale ad un importo pari al 50 % dei dazi, prelievi e tasse esigibili:

per le persone:

- che sono stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è fornita;

- che ricorrono non occasionalmente al regime di transito comunitario;

- che hanno una situazione finanziaria che consente loro di far fronte ai propri impegni;

- che non hanno commesso infrazioni gravi alla normativa doganale e fiscale.

In caso di applicazione del presente comma, l'ufficio di garanzia appone nella casella 7 del certificato relativo alla garanzia di cui all'articolo 12 una delle seguenti diciture:

- aplicación del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 34 ter del Reglamento (CEE) no 1214/92

- anvendelse af artikel 34b, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 1214/92

- Anwendung von Artikel 34b Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1214/92

- AAoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 34 b), óçìaassï 2, ðáñUEãñáoeïò 2, aeaaýôaañï aaaeUEoeéï ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 1214/92

- application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Regulation (EEC) No 1214/92

- application article 34 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, Règlement (CEE) no 1214/92

- applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1214/92

- toepassing artikel 34 ter, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1214/92

- aplicaçao do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34o-B do Regulamento (CEE) no 1214/92.

3) Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci oltre a quelle che rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni relative all'importo della garanzia globale sono applicate come se le due categorie di merci fossero oggetto di dichiarazioni distinte.

Tuttavia, non si tiene conto della presenza di merci di una delle due categorie la cui quantità o il cui valore sia relativamente esiguo.

4) Per l'applicazione del presente articolo, l'ufficio di garanzia procede ad una valutazione a fronte di un periodo di 8 giorni:

- delle spedizioni effettuate,

- dei dazi, prelievi e tasse esigibili, tenuto conto dell'imposizione più elevata applicabile in uno dei paesi interessati.

Questa valutazione è fatta sulla base della documentazione commerciale e contabile dell'interessato concernente le merci trasportate nel corso dell'anno precedente; l'importo ottenuto viene in seguito diviso per 52.

Nel caso di un operatore che inizia la professione, l'ufficio di garanzia procede, in collaborazione con l'interessato, ad una stima della quantità, dei valori e delle imposizioni applicabili alle merci che saranno trasportate durante un periodo determinato, basandosi sui dati già disponibili. Per estrapolazione, l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili delle merci che saranno trasportate durante un periodo di 8 giorni.

Nel caso in cui l'obbligato principale faccia ricorso alla garanzia globale per le merci di cui all'allegato VIII bis, l'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza, e, se del caso, aggiorna tale importo ».

2) Il testo dell'articolo 41, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Quando, a causa di circostanze ad esso peculiari, un trasporto di merci presenta maggiori rischi e pertanto la garanzia di 7 000 ECU non è sufficiente, l'ufficio di partenza esige una garanzia superiore, corrispondente a un multiplo di 7 000 ECU, necessaria a garantire i dazi relativi alla totalità delle merci da spedire. »

Articolo 2

L'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 47

1. L'esonero dalla garanzia non si applica, conformemente all'articolo 32, paragrafo 3 del regolamento di base, alle merci:

a) il cui valore globale sia superiore a 100 000 ECU per spedizione, oppure

b) che, in quanto merci presentanti rischi maggiori, figurano nell'elenco di cui all'allegato XI.

2. L'esonero dalla garanzia non si applica nel caso in cui in conformità alle disposizioni dell'articolo 34 bis, è vietato il ricorso alla garanzia globale. »

Articolo 3

All'articolo 52, paragrafo 11, lettera a), terzo comma e all'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 11, lettera a), terzo comma le parole « entro due mesi » vengono sostituite dalle parole « entro sessanta giorni ».

Articolo 4

L'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1214/92 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

È aggiunto un allegato VIII bis al regolamento (CEE) n. 1214/92 conformemente al testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

L'allegato XI del regolamento (CEE) n. 1214/92 è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

ALLEGATO I

« ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÓ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA

1 2 3 Numero di voce del Sistema Armonizzato Designazione delle merci Quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ecu ex 01.02 Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura 4 000 kg ex 01.03 Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura 5 000 kg ex 01.04 Animali vivi della specie ovina o caprina diversi dai riproduttori di razza pura 6 000 kg 02.01 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 2 000 kg 02.02 Carni di animali della specie bovina, congelate 3 000 kg 02.03 Carni di animali della specie suina fresche, refrigerate o congelate 4 000 kg 02.04 Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 3 000 kg ex 02.10 Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate 3 000 kg 04.02 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificante 5 000 kg 04.05 Burro e altre materie grasse del latte 3 000 kg 04.06 Formaggi e latticini 3 500 kg ex 09.01 Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato 3 000 kg ex 09.01 Caffè, torrefatto, anche decaffeinizzato 2 000 kg 09.02 Tè 3 000 kg 10.01 Frumento (grano) e frumento segalato 900 kg 10.02 Segala 1 000 kg 10.03 Orzo 1 000 kg 10.04 Avena 850 kg ex 16.01 Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica 4 000 kg ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica 4 000 kg ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina 3 000 kg ex 21.01 Estratti, essenze o concentrati di caffè 1 000 kg ex 21.01 Estratti, essenze o concentrati di tè 1 000 kg ex 21.06 Preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % 3 000 kg 22.04 Vini di uve fresche, compresi i vini arrichiti di alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce n. 20.09 15 hl 22.05 Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche 15 hl ex 22.07 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol 3 hl ex 22.08 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol 3 hl ex 22.08 Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche 5 hl ex 24.02 Sigarette 70 000 pezzi ex 24.02 Sigaretti 60 000 pezzi ex 24.02 Sigari 25 000 pezzi ex 24.03 Tabacco da fumo 100 kg ex 27.10 Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas 200 hl 33.03 Profumi e acque da toletta 5 hl »

ALLEGATO II

« ALLEGATO VIII bis

ELENCO DELLE MERCI PER IL CUI TRASPORTO È NECESSARIO UN AUMENTO DELLA GARANZIA GLOBALE

ex 01.02 Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura ex 01.03 Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura ex 01.04 Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura 02.01 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 02.02 Carni di animali della specie bovina, congelate 02.03 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 02.04 Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 10.01 Frumento (grano) e frumento segalato 10.02 Segala 10.03 Orzo 10.04 Avena »

ALLEGATO III

« ALLEGATO XI

ELENCO DELLE MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI E ALLE QUALI NON SI APPLICA L'ESONERO DALLA GARANZIA

ex 01.02 Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura ex 01.03 Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura ex 01.04 Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura 02.01 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 02.02 Carni di animali della specie bovina, congelate 02.03 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 02.04 Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate ex 09.01 Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato ex 09.01 Caffè torrefatto, anche decaffeinizzato 09.02 Tè 10.01 Frumento (grano) e frumento segalato 10.02 Segala 10.03 Orzo 10.04 Avena ex 21.01 Estratti, essenze o concentrati di caffè ex 21.01 Estratti, essenze o concentrati di tè 22.04 Vini di uve fresche, compresi i vini arrichiti di alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce n. 20.09 22.05 Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche ex 22.07 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol ex 22.08 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol ex 22.08 Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ex 24.02 Sigarette ex 24.02 Sigaretti ex 24.02 Sigari ex 24.03 Tabacco da fumo ex 27.10 Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas 33.03 Profumi e acque da toletta »