31992R3660

Regolamento (CEE) n. 3660/92 della Commissione, del 18 dicembre 1992, che modifica i regolamenti (CEE) n. 693/88, (CEE) n. 809/88 e (CEE) n. 343/92 relativi alla definizione della nozione di "prodotto originario" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili per l' importazione nella Comunità di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, dei territori occupati e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e di Slovenia e dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 19/12/1992 pag. 0011 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 3660/92 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1992 che modifica i regolamenti (CEE) n. 693/88, (CEE) n. 809/88 e (CEE) n. 343/92 relativi alla definizione della nozione di « prodotto originario » e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili per l'importazione nella Comunità di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, dei territori occupati e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che proroga nel 1992 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90 e (CEE) n. 3835/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86 (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 545/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e della Repubblica iugoslava di Macedonia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3105/92 (4), in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 693/88 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2743/91 (6), (CEE) n. 809/88 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3674/90 (8), e (CEE) n. 343/92 (9), escludono dalla definizione dei prodotti originari taluni prodotti minerali, delle industrie chimiche e di quelle connesse; che, ciò nonostante, talune disposizioni di tali regolamenti si applicano ai prodotti in questione;

considerando che, per l'insieme di tali prodotti importati in applicazione dei regolamenti di cui sopra, gli Stati membri definiscono la nozione di prodotto originario secondo la propria normativa nazionale;

considerando che l'attuazione del mercato interno del 1993 comporterà uno spazio senza frontiere in cui sarà assicurata in particolare la libera circolazione delle merci; che occorre pertanto garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla determinazione dell'origine ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità ai prodotti in questione importati da detti paesi, territori o repubbliche;

considerando che per l'insieme di detti prodotti devono essere di conseguenza definite le condizioni alle quali essi acquisiscono il carattere di prodotti originari ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie summenzionate secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/91 (11);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 693/88, (CEE) n. 809/88 e (CEE) n. 343/92 sono modificati come segue:

1) Sono soppressi l'articolo 1, paragrafo 2 e l'allegato II dei regolamenti (CEE) n. 693/88 e (CEE) n. 809/88, nonché l'articolo 26 e l'allegato V del regolamento (CEE) n. 343/92.

2) All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 693/88 il punto j) è sostituito dal seguente testo:

« j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché esso eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; ».

3) All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 693/88 è aggiunto il seguente testo:

« k) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). »

4) All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 693/88 è aggiunto il seguente testo:

« d) i prodotti il cui trasporti si effettua per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi da quello del paese beneficiario d'esportazione. »

5) All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 809/88 il punto h) è sostituito dal seguente testo:

« h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle loro acque territoriali, purché il territorio interessato eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; ».

6) All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 809/88 è aggiunto il seguente testo:

« i) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a h). »

7) All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 809/88 è aggiunto il seguente punto:

« c) i prodotti il cui trasporto si effettua per mezzo di condutture, attraverso territori diversi dai territori occupati. »

8) All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 343/92 il punto j) è sostituito dal seguente testo:

« j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle loro acque territoriali, purché la repubblica beneficiaria interessata o uno Stato membro della Comunità eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; ».

9) All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 343/92 è aggiunto il seguente testo:

« k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). »

10) All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 343/92 è aggiunto il seguente testo:

« Il trasporto per mezzo di condutture dei prodotti originari della repubblica beneficiaria o della Comunità può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli della Comunità e della repubblica beneficiaria. »

11) Il seguente testo è inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 693/88 quale nota introduttiva 7, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 809/88 quale nota introduttiva 8 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 343/92 quale nota 8:

« 1. Per "trattamento definito", ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) la distillazione sotto vuoto;

b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (12);

c) il cracking;

d) il reforming;

e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

f) il trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

g) la polimerizzazione;

h) l'alchilazione;

i) l'isomerizzazione.

2. Per "trattamento definito", ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) la distillazione sotto vuoto;

b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) il cracking;

d) il reforming;

e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

f) il trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

g) la polimerizzazione;

h) l'alchilazione;

ij) l'isomerizzazione;

k) la desulfurazione con impiego di idrogeno unicamente per quanto riguarda gli oli pesanti della voce ex 2710 che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo nei prodotti trattati (metodo ASTM D 1 266-59 T);

l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710 in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 gradi Celsius in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio, "hydrofinishing" o decolorazione);

n) la distillazione atmosferica, limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86;

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710.

3. Ai sensi delle note ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902, ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mediante mescolanza di prodotti che hanno tenori di zolfo differenti, qualsiasi combinazione di tali operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. »

12) All'allegato III dei regolamenti (CEE) n. 693/88 e (CEE) n. 809/88 e all'allegato II del regolamento (CEE) n. 343/92, le definizioni che figurano nelle colonne 1, 2 e 3 corrispondenti ai codici SA ex 2707, da 2709 a 2715, ex 2901, ex 2902, ex 3403, ex 3404, ex 3811 sono sostituite dalle definizioni che figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 262 del 19. 9. 1991, pag. 19. (7) GU n. L 86 del 30. 3. 1988, pag. 1. (8) GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 34. (9) GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1. (10) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (11) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4. (12) Vedi nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO

Codice SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) ex 2707 Oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, essendo oli analoghi agli oli minerali ottenuti per distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano almeno il 65 % o più del loro volume ad una temperatura che può raggiungere i 250 °C, (comprese le miscele di benzina e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)

Altre operazioni in cui i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2709 Oli greggi di minerali bituminosi Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi da 2710 a

2712 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 2713 a

2715 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901 Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2902 Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3403 Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3404 Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3811 Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Vedi nota introduttiva 7 all'allegato III del regolamento (CEE) n. 693/88. Vedi nota introduttiva 8 all'allegato III del regolamento (CEE) n. 809/88. Vedi nota 8 all'allegato I del regolamento (CEE) n. 343/92.