31992R3618

Regolamento (CEE) n. 3618/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 16/12/1992 pag. 0016 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 3618/92 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1992 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2411/92 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che le attuali esenzioni per categorie nel settore dei trasporti aerei, previste dai regolamenti (CEE) n. 83/91 (3) e (CEE) n. 84/91 (4), scadranno il 31 dicembre 1992;

considerando che è previsto che il Consiglio adotti prossimamente norme specifiche in materia di assegnazione delle bande orarie negli aeroporti (5), nonché di sistemi di prenotazione informatica (6);

considerando che è opportuno tener conto delle suddette future norme del Consiglio all'atto dell'elaborazione del testo definitivo per le esenzioni per categoria, da applicare dopo il 31 dicembre 1992 (7);

considerando che è pertanto opportuno prorogare per un breve periodo le esenzioni per categoria attualmente vigenti, al fine di poter tener conto di tali norme del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 83/91, la data del « 31 dicembre 1992 » è sostituita dal « 30 giugno 1993 ».

Articolo 2

Nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 84/91 della Commissione, la data del « 31 dicembre 1992 » è sostituita dal « 30 giugno 1993 ». Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1992. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9. (2) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 19. (3) GU n. L 10 del 15. 1. 1991, pag. 9. (4) GU n. L 10 del 15. 1. 1991, pag. 14. (5) GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 57. (6) Non ancora pubblicate nelle Gazzetta ufficiale. (7) GU n. C 253 del 30. 9. 1992, pag. 5.