31992R3615

Regolamento (CEE) n. 3615/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, relativo alla determinazione delle quantità di prodotti agricoli da computare nel calcolo delle restituzioni all' esportazione di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 16/12/1992 pag. 0010 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0227


REGOLAMENTO (CEE) N. 3615/92 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1992 relativo alla determinazione delle quantità di prodotti agricoli da computare nel calcolo delle restituzioni all'esportazione di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che siano concesse restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato; che, per quanto riguarda l'esportazione delle merci elencate nell'allegato B di tale regolamento, l'articolo 3 prevede che la restituzione può essere effettuata per la quantità di prodotto agricolo utilizzato nella fabbricazione della merce esportata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 è stato adottato in applicazione di alcuni regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati, tra cui il regolamento (CEE) n. 804/68; che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 di questo regolamento e degli articoli corrispondenti di altri regolamenti di base, la differenza fra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale dei prodotti agricoli interessati può essere coperta con le restituzioni nella misura necessaria a permettere l'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci non rientranti nell'allegato II del trattato;

considerando che di conseguenza, per essere ammessi alle restituzioni, i prodotti agricoli utilizzati e soprattutto le merci ottenute da tali prodotti devono essere esportate; che ogni deroga a tale norma deve essere configurata in senso limitativo;

considerando tuttavia che durante la fase di fabbricazione delle merci sono inevitabili, da parte dei produttori, perdite di materie prime per le quali i prezzi comunitari sono stati pagati, mentre i produttori con sede extracomunitaria vanno incontro a perdite limitate ai prezzi del mercato mondiale;

considerando che la nozione di prodotti effettivamente impiegati nel processo di fabbricazione della merce esportata è stata oggetto di interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri; che nel suo rapporto annuale (5) la Corte dei conti ha formulato osservazioni sulla gestione coerente delle perdite;

considerando che occorre stabilire regole comuni per definire la nozione di quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegati nel processo di fabbricazione della merce esportata;

considerando che, durante la fabbricazione di alcune merci, si ottengono sottoprodotti di valore nettamente diverso da quello del prodotto principale; che, in particolare, molti di questi sottoprodotti possono unicamente essere utilizzati come alimenti per animali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80:

1) Le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegate, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80, possono essere dichiarate mediante riferimento ad un elenco previamente registrato presso le autorità competenti dello Stato membro di fabbricazione o di esportazione.

2) Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) « perdite »: le quantità di prodotti o di merci non commercializzabili derivanti dal processo di fabbricazione considerato a partire dalla fase in cui i prodotti agricoli sono impiegati allo stato originale, escluse le quantità di merci derivate che vengono effettivamente esportate ed esclusi i residui indicati alla lettera b) e i sottoprodotti della lettera c);

b) « residui »: i prodotti non commercializzabili derivanti dal processo di fabbricazione considerato, la cui composizione sia nettamente distinta dalla merce effettivamente esportata;

c) « sottoprodotti »: i prodotti o le merci commercializzabili ottenuti durante il processo di fabbricazione considerato, la cui composizione o le cui caratteristiche siano distinte dalla merce effettivamente esportata.

3) Tuttavia ai sensi del presente regolamento:

a) i prodotti ottenuti durante il processo di fabbricazione considerato, di composizione diversa dalla merce effettivamente esportata, che sono venduti dietro pagamento corrispondente unicamente alle spese sostenute per l'eliminazione, non sono considerati commercializzabili;

b) i prodotti o merci derivati dal processo di fabbricazione considerato, che non possono essere alienati, dietro pagamento o meno, se non come alimenti per animali, sono assimilati alle perdite indicate al punto 2, lettera a).

4) Per determinare le quantità di prodotti agricoli effettivamente utilizzate, sono applicate le seguenti norme:

a) Ogni prodotto agricolo utilizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80, che implica il diritto alla restituzione ma sia eliminato all'atto del normale processo di fabbricazione (per esempio in vapore, in fumi o per mutazione in polveri o ceneri non recuperabili), dà diritto alla restituzione per la totalità delle quantità impiegate.

b) Le quantità di merci che non siano effettivamente esportate non danno diritto alla restituzione per le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegate, salvo la lettera c).

Se tali merci hanno la stessa composizione di quelle effettivamente esportate, può essere applicata una riduzione proporzionale delle quantità dei prodotti agricoli effettivamente impiegate.

c) In deroga alla lettera b), possono essere prese in considerazione perdite inferiori o uguali al 2 % in peso inerenti alla produzione della merce. La soglia del 2 % è calcolata rapportando il peso in materia secca di tutte le materie prime utilizzate, previa la detrazione delle quantità previste alla lettera a), rispetto al peso in materia secca delle quantità di merci effettivamente esportate, o secondo un metodo più appropriato alle condizioni di produzione della merce. La soglia del 2 % può essere sostituita con una soglia più elevata secondo le condizioni del punto 5.

d) Nel caso di perdite inerenti alla fabbricazione superiori al 2 % od alla soglia specifica stabilita conformemente al punto 5, l'eccesso di perdita non dà diritto a restituzione per le quantità di prodotti agricoli effettivamente utilizzati.

Tuttavia l'autorità competente dello Stato membro può riconoscere perdite comprovate maggiori. Lo Stato membro comunica alla Commissione i casi in cui si applica il presente comma.

e) Le quantità dei prodotti agricoli effettivamente impiegate, incorporate nei residui corrispondenti alla definizione del punto 2, lettera b), sono prese in considerazione per la concessione delle restituzioni.

f) Ove si ottengano sottoprodotti, devono essere determinate le quantità di prodotti agricoli effettivamente impiegate da attribuire rispettivamente alla merce esportata ed ai sottoprodotti.

g) I casi in cui l'attribuzione dei prodotti agricoli effettivamente impiegati alla merce esportata ed ai sottoprodotti non può essere effettuata (all'occorrenza con analisi), sono comunicati alla Commissione a fini consultivi. La Commissione comunica il suo parere a tutti gli Stati membri per un'applicazione armonizzata.

5) La Commissione stabilisce progressivamente, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 e alle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80, delle soglie specifiche più elevate per certe merci sulla base delle comunicazioni degli Stati membri e degli studi effettuati sulle perdite abituali per le procedure di fabbricazione simili per merci destinate al mercato della Comunità.

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica alle esportazioni che abbiano formato oggetto, a partire dal 1o aprile 1993, di dichiarazioni - ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80 - dei prodotti agricoli effettivamente impiegati, nonché alle dichiarazioni preliminari nuove o rinnovate che siano state presentate a partire dal 1o aprile 1993.

Le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 1o aprile 1994 che si riferiscono a dichiarazioni preliminari di prodotti agricoli utilizzati non sono ammissibili ai fini del presente regolamento, salvo se queste ultime siano state presentate, rinnovate o confermate a partire dal 1o aprile 1993.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione prima del 1o aprile 1993 le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1992. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64. (3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (4) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4. (5) GU n. C 324 del 13. 12. 1991, pag. 1.