31992R3566

Regolamento (CEE) n. 3565/92 della Commissione, dell' 8 dicembre 1992, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell' applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 11/12/1992 pag. 0011 - 0040


REGOLAMENTO (CEE) N. 3566/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1992

relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2823/87, della Commissione (2) reca le disposizioni per l'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e che è necessario adattare tali disposizioni in funzione dell'evoluzione dei metodi amministrativi;

considerando che, sebbene le disposizioni aventi per effetto la soppressione di tutti i controlli e di tutte le formalità inerenti alle merci comunitarie che circolano nella Comunità rendano, in linea di principio, priva di oggetto la procedura del transito comunitario interno, occorre mantenere in vigore le misure relative al controllo delle merci comunitarie soggette ad un'utilizzazione o ad una destinazione prevista o prescritta;

considerando che con la soppressione dei controlli e delle formalità alle frontiere interne anche altre autorità, oltre a quelle doganali saranno competenti a rilasciare l'esemplare di controllo T 5 e ad eseguire controlli sull'utilizzazione e/o la destinazione delle merci;

considerando che occorre adottare misure volte a consentire l'identificazione dell'originale dell'esemplare di controllo T 5, in particolar modo quando questo è compilato con un sistema automatizzato integrato;

considerando che si è altresì rivelato necessario introdurre un certo numero di modifiche formali; che, per ragioni di chiarezza si è ritenuto opportuno sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 2823/87;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità competenti: l'autorità doganale o qualsiasi altra autorità incaricata dell'applicazione del presente regolamento;

b) ufficio: l'ufficio doganale o l'organismo a livello locale incaricato dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1. Quando l'applicazione di una misura adottata in materia di importazione o esportazione o circolazione di merci nella Comunità è subordinata alla prova che le merci in oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla predetta misura, detta prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T 5. L'esemplare di controllo T 5 è un esemplare compilato su un formulario T 5, eventualmente completato da uno o più formulari T 5 bis, secondo l'articolo 8 o da una o più distinte di carico T 5, secondo gli articoli 9 e 10.

Possono essere utilizzati nel contempo, ma per fini diversi, esemplari di controllo T 5, purché ciascuno sia previsto da una disposizione comunitaria.

2. Chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T 5, ai sensi del paragrafo 1, è tenuto a destinare le merci ivi designate all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarate.

Articolo 3

I formulari su cui è redatto l'esemplare di controllo T 5 devono essere conformi ai modelli che figurano negli allegati I, II e III. Detti formulari sono compilati secondo le istruzioni di cui all'allegato IV e, all'occorrenza, tenendo conto delle indicazioni complementari previste da altre normative comunitarie. Ove occorra, ciascuno Stato membro provvede a completare dette istruzioni di cui sopra.

L'esemplare di controllo T 5 è rilasciato ed utilizzato secondo le disposizioni degli articoli da 6 a 15.

Articolo 4

1. La carta da utilizzare è di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g al metro quadro. La sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni riportate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve consentire lacerazioni o sgualciture, in normali condizioni d'uso.

2. Il formato dei formulari è:

a) di 210 × 297 mm, per il formulario T 5 (allegato I) e il formulario T 5 bis (allegato II); è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza;

b) di 297 mm × 420 mm, per le distinte di carico T 5 il cui modello figura all'allegato III; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

3. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di colore diverso così predisposto:

- l'esemplare originale reca sulla destra un bordo continuo di colore nero;

- la larghezza di detto bordo è di circa 3 mm.

4. L'indirizzo per il rinvio e la nota figuranti sul recto del formulario possono essere stampati in rosso.

Articolo 5

Gli Stati membri possono esigere che i formulari dell'esemplare di controllo T 5 rechino una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

Articolo 6

L'esemplare di controllo T 5 è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

Ove occorra, le autorità competenti di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere prodotto possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

Articolo 7

1. L'esemplare di controllo T 5 deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Può anche essere compilato in modo leggibile, a mano, con inchiostro e in stampatello.

I formulari non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere operate cancellando con un tratto le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti.

2. L'esemplare di controllo 5 può essere confezionato e compilato anche con un procedimento tecnico di riproduzione, sempreché siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature e alterazioni.

Articolo 8

1. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l'esemplare di controllo T 5 con uno o più formulari T 5 bis, purché detti formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, aventi un unico destinatario e passibili di un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. Il numero dei formulari T 5 bis utilizzati è indicato nella casella 3 dell'esemplare di controllo T 5 che essi accompagnano. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ogni formulario T 5 bis. Il numero totale dei colli accompagnati dal formulario di controllo T 5 e dal o dai formulari T 5 bis è indicato nella casella 6 dell'esemplare di controllo T 5.

Articolo 9

1. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l'esemplare di controllo T 5 con una o più distinte di carico T 5 che riprendono le indicazioni normalmente figuranti nelle caselle 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T 5, purché detti formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, aventi un unico destinatario e passibili di un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T 5. Ogni articolo che figura nella distinta di carico T 5 deve essere preceduto da un numero progressivo; devono essere fornite tute le indicazioni previste dai titoli delle colonne della distinta stessa.

Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva. In basso alle rispettive colonne devono essere indicati il numero totale dei colli contenenti le merci designate nella lista, la massa lorda e la massa netta totale delle merci stesse.

3. In caso di utilizzazione di distinte di carico T 5, le caselle 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 dell'esemplare di controllo T 5 cui si riferiscono devono essere cancellate, e tale documento non può essere completato da formulari T 5 bis.

4. Il numero delle distinte di carico T 5 utilizzate è indicato nella casella 4 dell'esemplare di controllo T 5. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ciascuna distinta di carico T 5. Il numero totale dei colli accompagnati dalle varie distinte di carico è indicato nella casella 6 dell'esemplare di controllo T 5.

Articolo 10

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, può prevedere che le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni utilizzino distinte di carico T 5 compilate per mezzo di tale sistema e che, pur recando l'insieme delle indicazioni contenute nella distinta il cui modello figura nell'allegato III, non corrispondono a tutti i requisiti degli articoli 3, 4, 5 e 7 e al requisito dell'articolo 9, paragrafo 2 concernente l'obbligo di far precedere ogni articolo della distinta da un numero d'ordine.

Queste distinte devono essere però concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dagli uffici competenti.

2. L'autorizzazione è concessa soltanto alle imprese che offrono tutte le garanzie considerate utili dalle autorità competenti.

3. Può essere consentito l'uso come distinte di carico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati.

4. Il titolare dell'autorizzazione risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, chiunque ne sia l'autore delle distinte di carico da esso redatte.

Articolo 11

1. L'esemplare di controllo T 5 e, eventualmente, i formulari T 5 bis o le distinte di carico T 5 sono redatti dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno di detti documenti deve recare la firma originale dell'interessato.

2. L'esemplare di controllo T 5 e, eventualmente, i formulari T 5 bis o le distinte di carico T 5 recano, per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria che prevede il controllo.

3. Quando le merci non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario, l'esemplare di controllo T 5 reca un riferimento al documento relativo alla procedura di transito eventualmente utilizzata. Se non si ricorre ad una procedura di transito, l'esemplare di controllo T 5 reca una delle seguenti diciture:

- mercancías fuera del procedimiento de tránsito

- ingen forsendelsesprocedure

- nicht im Versandverfahren befindliche Waren

- AAìðïñaaýìáôá aaêôueò aeéáaeéêáóssáò aeéáìaaôáêueìéóçò

- goods not covered by a transit procedure

- marchandises hors procédure de transit

- merci non vincolate ad una procedura di transito

- geen douanevervoer

- mercadorias não cobertas por um procedimento de trânsito.

4. Il documento di transito comunitario o il documento relativo alla procedura di transito utilizzata reca un riferimento all'esemplare o agli esemplari di controllo T 5 rilasciati.

Articolo 12

1. Quando le merci circolano nell'ambito di una procedura di transito comunitario ovvero di altra procedura di transito, l'ufficio di partenza rilascia l'esemplare di controllo T 5.

L'ufficio di partenza trattiene una copia dell'esemplare di controllo T 5. L'originale dell'esemplare di controllo T 5 accompagna le merci per lo meno fino all'ufficio che certifica il controllo dell'uso o della destinazione delle merci secondo le medesime condizioni del documento relativo alla procedura di transito utilizzata.

2. Quando le merci assoggettate ad un controllo di utilizzazione e/o di destinazione non sono vincolate ad una procedura di transito, l'esemplare di controllo T 5 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Queste trattengono una copia dell'esemplare di controllo T 5.

L'esemplare di controllo T 5 reca une delle diciture di cui all'articolo 11 paragrafo 3.

3. L'esemplare di controllo T 5 e, se del caso, i formulari di controllo T 5 bis ovvero le distinte di carico T 5 sono vistati dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Il visto comprende le indicazioni seguenti da inserire nella casella A (ufficio di partenza) di detti documenti:

a) per l'esemplare di controllo T 5, il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;

b) per il formulario T 5 bis o la distinta di carico T 5, il numero che figura sull'esemplare di controllo T 5. Detto numero è apposto o a mezzo di un timbro con il nome dell'ufficio di partenza, o a mano. In quest'ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.

Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena sono state espletate tutte le formalità amministrative.

4. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T 5 sono presentati dall'interessato all'ufficio di destinazione.

Articolo 13

1. L'ufficio di destinazione esegue o fa eseguire sotto la sua responsabilità il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta.

2. L'ufficio di destinazione conserva, eventualmente trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T 5 e i risultati dei controlli eseguiti.

3. Salve le disposizioni dell'articolo 15, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 è rinviato immediatamente all'indirizzo indicato sotto la rubrica « Rinviare a » una volta espletate tutte le formalità necessarie e previa debita annotazione dell'ufficio di destinazione.

Articolo 14

La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T 5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello è previsto all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (1). La ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T 5.

Articolo 15

1. Le autorità competenti degli Stati membri consentono che una spedizione accompagnata da un esemplare di controllo T 5 nonché lo stesso esemplare di controllo T 5 siano frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Una spedizione che ha formato oggetto di tale frazionamento può subire un ulteriore frazionamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie relative ai prodotti provenienti dall'intervento, che sono soggetti ad un controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e che formano oggetto di trasformazione in un altro Stato membro prima dell'utilizzazione e/o della destinazione finale.

3. Il frazionamento di cui al paragrafo 1 è eseguito conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 4 a 7. Gli Stati membri hanno facoltà di derogare a dette disposizioni quando la totalità delle spedizioni risultanti dal frazionamento debba ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione dichiarata nello Stato membro in cui ha luogo il frazionamento.

4. L'ufficio in cui è eseguito il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, un estratto dell'esemplare di controllo T 5 per ciascuna parte della spedizione frazionata utilizzando a tal fine un formulario dell'esemplare di controllo T 5.

Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali presenti nelle caselle 100, 104, 105, 106 e 107 dell'esemplare di controllo T 5 iniziale e indicare altresì la massa e la quantità netta delle merci che ne sono oggetto. Nella casella 106 di ciascun estratto devono essere riportati il numero di registrazione, la data, l'ufficio e il paese di rilascio dell'esemplare di controllo T 5 iniziale con una delle seguenti indicazioni:

- Extracto del ejemplar de control: . . .

. . .

(número, fecha, oficina y país de expedición)

- Udskrift af kontroleksemplar: . . .

. . .

(nummer, dato, udstedende kontor og land)

- Auszug aus dem Kontrollexemplar: . . .

. . .

(Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Land)

- Áðueóðáóìá ôïõ áíôéôýðïõ aaëÝã÷ïõ: . . .

. . .

(áñéèìueò, çìaañïìçíssá, ãñáoeaassï êáé ÷þñá aaêaeueóaaùò)

- Extract of control copy: . . .

. . .

(Number, date, office and country of issue)

- Extrait de l'exemplaire de contrôle: . . .

. . .

(numéro, date, bureau et pays de délivrance)

- Estratto dell'esemplare di controllo: . . .

. . .

(numero, data, ufficio e paese di emissione)

- Uittreksel uit controle-exemplaar: . . .

. . .

(nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

- Extracto do exemplar de controlo: . . .

. . .

(número, data, estância, país de emissão).

5. L'ufficio in cui viene eseguito il frazionamento indica sull'esemplare di controllo T 5 iniziale il frazionamento in parola. A tal fine, iscrive nel riquadro « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » una delle seguenti diciture:

- . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas

- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet

- . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei

- . . . (áñéèìueò) aaêaeïèÝíôá áðïóðUEóìáôá - óõíçììÝíá áíôssãñáoeá

- . . . (number) extracts issued - copies attached

- . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes

- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate

- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd

- . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas.

L'esemplare di controllo T 5 iniziale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella rubrica « Rinviare a », accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

L'ufficio in cui viene eseguito il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T 5 originale e degli estratti rilasciati.

6. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T 5 accompagnano gli invii parziali se del caso contemporaneamente al documento relativo alla procedura seguita.

7. Gli uffici competenti degli Stati membri di destinazione delle parti dell'invio frazionato provvedono, o, in ogni caso sotto la loro responsabilità a che sia eseguito il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta.

Essi rinviano gli estratti, annotati conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, all'indirizzo indicato sotto la rubrica « Rinviare a ».

8. In caso di ulteriore frazionamento previsto al paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

Articolo 16

1. L'esemplare di controllo T 5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

- l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato ovvero che questi possa provare alle autorità competenti che ciò non è dovuto a negligenza abituale da parte sua;

- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T 5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità amministrative;

- l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del predetto documento;

- sia stato accertato dalle autorità competenti che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T 5 non può comportare vantaggi finanziari indebiti rispetto alla procedura di transito eventualmente seguita, alla posizione doganale delle merci e alla loro utilizzazione e/o destinazione.

2. Qualora l'esemplare di controllo T 5 venga rilasciato a posteriori, su di esso è apposta, in rosso, una delle seguenti diciture:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfoelgende

- Nachtraeglich ausgestellt

- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori.

Inoltre, l'interessato indica su questo esemplare di controllo T 5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite nonché la data di partenza e, eventualmente, la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

3. L'esemplare di controllo T 5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio di destinazione solo quando questo constati che alle merci oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalle disposizioni comunitarie adottate sull'importazione o esportazione di dette merci o sulla loro circolazione all'interno della Comunità.

4. In caso di smarrimento dell'originale possono essere rilasciati duplicati degli esemplari di controllo T 5, estratti degli esemplari di controllo T 5, formulari T 5 bis e distinte di carico T 5. Il duplicato deve recare in grassetto ed in rosso la parola « Duplicata » nonché il timbro dell'ufficio che ha rilasciato il duplicato medesimo e la firma del funzionario competente.

Articolo 17

In deroga all'articolo 2 e salvo le disposizioni contrarie, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta venga fornita secondo il diritto nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

Articolo 18

Nell'ambito delle loro competenze, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire a qualsiasi persona - avente i requisiti previsti all'articolo 19 e in appresso denominata « spedizioniere autorizzato » - la quale intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T 5, a non presentare all'ufficio di partenza né le merci né il relativo esemplare di controllo T 5.

Articolo 19

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 18 è accordata unicamente alle persone:

a) che effettuano spedizioni frequenti;

b) le cui scritture consentono alle competenti autorità di controllare le operazioni;

c) che prestano garanzia, quando ciò sia richiesto ai fini del rilascio dell'esemplare di controllo T 5;

d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate delle normative relative all'autorizzazione.

2. Le autorità competenti prendono le misure necessarie per la costituzione della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione allo spedizioniere autorizzato quando vengano meno i requisiti previsti al paragrafo 1 ovvero quando questi non rispetti le condizioni disposte dall'autorizzazione.

Articolo 20

L'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti stabilisce, in particolare:

a) l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da eseguire;

b) il termine e le modalità secondo i quali lo spedizioniere autorizzato la comunica all'ufficio di partenza le spedizioni da eseguire affinché questo possa procedere ad eventuali controlli prima della partenza delle merci;

c) il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; detto termine è fissato in funzione delle condizioni di trasporto;

d) le misure d'individuazione da adottare. A tal fine, le autorità competenti possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di sigilli doganali di modello speciale, ammessi dalle autorità competenti e apposti dallo spedizioniere autorizzato.

Articolo 21

1. L'autorizzazione stabilisce che il riquadro « ufficio di partenza » che figura sul recto dell'esemplare di controllo T 5 deve:

a) essere munito preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure

b) recare, apposta dallo spedizioniere autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello di cui all'allegato V. Tale impronta può essere prestampata sui formulari qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata.

Lo spedizioniere autorizzato è tenuto a completare tale riquadro indicandovi la data di spedizione delle merci e a numerare la dichiarazione conformemente a quanto previsto nell'autorizzazione.

2. Le autorità competenti possono prescrivere l'impiego di formulari recanti un segno distintivo atto ad individuarli.

Articolo 22

1. Non oltre il momento della spedizione delle merci, lo spedizioniere autorizzato completa l'esemplare di controllo T 5, debitamente compilato, indicando sul recto, nel riquadro « Controllo dell'ufficio di partenza », se del caso, il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, i riferimenti al documento di esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione e le misure d'individuazione applicate, iscrivendo inoltre una delle seguenti diciture:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

2. Dopo la spedizione, lo spedizioniere autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T 5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo T 5 è stato emesso.

3. Procedendo al controllo all'atto della partenza di una spedizione, l'ufficio di partenza appone il proprio visto nel riquadro « Controllo dell'ufficio di partenza » figurante sul recato dell'esemplare di controllo T 5.

4. L'esemplare di controllo T 5, debitamente compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 1 e firmato dallo spedizioniere autorizzato, è considerato rilasciato dall'ufficio di partenza che ha preautenticato il formulario, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o il cui nome figura nell'impronta del timbro speciale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e ciò allo scopo di essere utilizzato come prova che le merci che ne sono oggetto hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

Articolo 23

1. Lo spedizioniere autorizzato è tenuto:

a) a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento e dall'autorizzazione, e

b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o quella del timbro speciale.

2. Lo spedizioniere autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare patrimoniali, degli errori, omissioni o altre imperfezioni degli esemplari di controllo T 5 da lui compilati, ovvero rilevabili nell'espletamento delle procedure di sua competenza in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18.

3. In caso di utilizzazione abusiva, da parte di una qualsiasi persona, di esemplari di controllo T 5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che rechino l'impronta del timbro speciale, lo spedizioniere autorizzato risponde, salve le eventuali responsabilità penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi non corrisposti, nonché della restituzione dei benefici finanziari abusivi conseguenti a tale utilizzazione, a meno che non dimostri alle autorità competenti da cui è stato autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 24

1. Le autorità competenti possono autorizzare lo spedizioniere autorizzato a non apporre la propria firma sugli esemplari di controllo T 5 muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b, redatti per mezzo di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è concessa a condizione che lo spedizioniere autorizzato abbia preventivamente consegnato alle predette autorità un impegno scritto con cui, salve le eventuali responsabilità penali, egli si assume la responsabilità del pagamento dei dazi e degli altri tributi non corrisposti, nonché della restituzione dei benefici finanziari abusivi conseguiti in seguito a qualsiasi utilizzazione di esemplari di controllo T 5 muniti dell'impronta del timbro speciale.

2. Gli esemplari di controllo T 5 compilati conformemente al disposto del paragrafo 1 recano, nella casella riservata alla firma del dichiarante, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura.

Articolo 25

1. Il regolamento (CEE) n. 2823/87 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riprodotta nell'allegato VI.

Articolo 26

I formulari di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2823/87, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.