31992R3520

Regolamento (CEE) n. 3520/92 della Commissione, del 4 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1658/91, che istituisce un regime temporaneo di sorveglianza sulle importazioni di salmone dell' Atlantico

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 05/12/1992 pag. 0023 - 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 3520/92 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1658/91, che istituisce un regime temporaneo di sorveglianza sulle importazioni di salmone dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1658/91 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/92 (3), ha istituito un regime temporaneo di sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di salmone dell'Atlantico sino al 31 dicembre 1992;

considerando che, a causa delle gravi perturbazioni del mercato comunitario del salmone, la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 3270/91 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 992/92 (5), ha assoggettato le importazioni di salmone dell'Atlantico a un prezzo minimo;

considerando che, per assicurare un adeguato controllo dell'evoluzione delle importazioni di salmone dell'Atlantico e prevenire un ulteriore deterioramento della situazione di tale mercato, è opportuno prorogare di quattro mesi il periodo di applicazione del regime di sorveglianza istituito dal regolamento (CEE) n. 1658/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1658/91, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Esso si applica sino al 30 aprile 1993. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1992. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 51. (3) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 14. (4) GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 34. (5) GU n. L 105 del 23. 4. 1992, pag. 14.