Regolamento (CEE) n. 3519/92 della Commissione, del 4 dicembre 1992, recante modalità di applicazione relative alle integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici nelle isole Canarie
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 05/12/1992 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0089
REGOLAMENTO (CEE) N. 3519/92 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1992 recante modalità di applicazione relative alle integrazioni del premio speciale a favore dei produttori di carni bovine e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici nelle isole Canarie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie (1) per taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 12, considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede misure specifiche per la produzione agricola nelle Canarie; che nel settore delle carni bovine tali misure comprendono la concessione di integrazioni del premio speciale per i bovini maschi e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsti dalla normativa comunitaria; che per ragioni di semplificazione amministrativa è opportuno disporre che le integrazioni dei premi suddetti siano concesse sulla base delle domande di premio da presentare nel quadro dei due regimi succitati; considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 le misure specifiche si applicano a partire dal 1o luglio 1992; che è pertanto opportuno disporre che le modalità di applicazione si applichino a decorrere dalla stessa data; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'integrazione del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concessa sulla base delle domande di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine. 2. L'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, prevista all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è concessa sulla base delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.