Regolamento (CEE) n. 3463/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che modifica, per quanto riguarda le mele, l' allegato XV del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d' acquisto nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 01/12/1992 pag. 0066 - 0066
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0048
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0048
REGOLAMENTO (CEE) N. 3463/92 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1992 che modifica, per quanto riguarda le mele, l'allegato XV del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3214/92 (4), il prezzo di ritiro dei prodotti ritirati dal mercato è maggiorato dell'importo indicato nell'allegato XV dello stesso regolamento qualora essi siano distribuiti gratuitamente in imballaggi « a perdere » non recuperati; considerando che l'importo relativo alle mele indicato nell'allegato XV succitato deve essere adeguato per tener conto dell'aumento del costo degli imballaggi; considerando che è opportuno che il presente regolamento acquisti efficacia a decorrere dal 12 novembre 1992, onde agevolare le operazioni di distribuzione gratuita di ingenti quantitativi di mele ritirate dal mercato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato XV « L'IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 » del regolamento (CEE) n. 3587/86, l'importo di « 4 ECU/100 kg peso netto » indicato al secondo trattino per le mele è sostituito da « 7 ECU/100 kg peso netto ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 320 del 5. 11. 1992, pag. 14.