Regolamento (CEE) n. 3412/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1993)
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 28/11/1992 pag. 0001 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 3412/92 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1992 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1993) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie o di filetti di detti pesci dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questi contingenti tariffari per il periodo che va dal 1o aprile al 31 dicembre 1993 applicando dazi variabili secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri; considerando che poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o aprile al 31 dicembre 1993 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascuno di essi. 2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti interessati. Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possobile nel volume contingentale corrispondente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati. Articolo 4 Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali. Articolo 5 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. CURRY (1) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1. ALLEGATO /* Tabelle: v. GUCE */ (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezioni fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti: - pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati, - selezionatura, - etichettatura, - condizionamento, - refrigerazione, - congelamento, - surgelamento, - decongelamento, separazione. La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano. (1) Codici Taric: vedi allegato. Allegato dell'allegato /* Tabelle: v. GUCE */