Regolamento (CEE) n. 3400/92 della Commissione, del 26 novembre 1992, che fissa, per la campagne 1992/1993, il prezzo di riferimento delle arance dolci
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0017 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 3400/92 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1992 che fissa, per la campagna 1992/1993, il prezzo di riferimento delle arance dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità; considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di arance dolci, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto; considerando che la commercializzazione delle arance dolci raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 luglio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nei mesi di ottobre e novembre, così come dal 1o giugno al 15 luglio dell'anno successivo, rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare il prezzo di riferimento soltanto a partire dal 1o dicembre e fino al 31 maggio dell'anno successivo; considerando che la fissazione di un prezzo di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa; considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità, - dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività, - dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione, senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata, ai sensi dello stesso articolo 23, paragrafo 2, delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente; considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso o che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato; considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede la riduzione dei prezzi agricoli fissati in ecu al momento in cui acquista efficacia la modifica del tasso di conversione agricolo che interviene, a seguito dello smantellamento dei divari monetari trasferiti, all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che, nel quadro dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi creati dai riallineamenti intervenuti dal 13 al 17 settembre 1992, occorre dividere i prezzi in ecu per il coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato a 1,002650 dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 della Commissione (5); che questo livellamento non può tuttavia condurre ad un prezzo di riferimento inferiore a quello della campagna precedente, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1992/1993 il prezzo di riferimento delle arance dolci fresche (codici NC 0805 10 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 45, 49), espresso in ecu per 100 chilogrammi netti, è fissato per prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio: dal 1o dicembre 1992 al 31 maggio 1993: 22,75. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 18.