31992R3337

Regolamento (CEE) n. 3337/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1981/82 che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 20/11/1992 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0015
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 3337/92 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1981/82 che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede che nelle regioni della Comunità in cui le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di assicurare un equo reddito ai loro membri e di realizzare una gestione razionale dell'offerta l'aiuto alla produzione è concesso a queste associazioni; che l'elenco di tali regioni è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1981/82 (2);

considerando che, all'esame dei dati forniti dalla Germania, si constata che nuove regioni soddisfano, a decorrere dal raccolto 1991, le condizioni previste all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1981/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1981/82 sono aggiunti « Sachsen », « Sachsen-Anhalt » e « Thueringen ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23). (2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1808/89 (GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 5).