31992R3279

Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 13/11/1992 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0177


REGOLAMENTO (CEE) N. 3279/92 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno vietare l'impiego di capsule o di involucri fabbricati a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti in cui sono commercializzati i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino ed i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, per evitare, da un lato, il rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali prodotti e, dall'altro lato, il rischio di inquinamento ambientale provocato da piombo contenuto nelle capsule o involucri utilizzati; che è peraltro opportuno prevedere un periodo di adattamento per i fabbricanti e gli utilizzatori delle capsule e prevedere che il divieto sia applicabile solo a partire dal 1o gennaio 1993; che è necessario tuttavia consentire lo smaltimento, fino a esaurimento delle scorte, dei prodotti imbottigliati e rivestiti di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della data succitata;

considerando che conviene adattare talune definizioni di bevande aromatizzate a base di vino per tener conto delle prassi tradizionali di produzione;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1601/91 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo comma è sostituito dal testo seguente:

« a) Sangria:

la bevanda ottenuta a base di vino:

- aromatizzata con l'aggiunta di estratti o di essenze naturali di agrumi,

- con o senza il succo di tali frutti,

- eventualmente:

- con aggiunta di spezie,

- edulcorata,

- con l'aggiunta di CO2

e con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 12 % vol. »

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

« e) Kalte Ente:

la bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante con aggiunta di CO2 a vino spumante o vino spumante con aggiunta di CO2, aggiungendovi sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze il cui gusto deve essere chiaramente percettibile. La proporzione, nel prodotto finito, di vino spumante o di vino spumante con aggiunta di CO2 non deve essere inferiore al 25 % in volume. »

3) Nell'articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:

« 4 bis. A decorrere dal 1o gennaio 1993, i prodotti contemplati dal presente regolamento non possono essere detenuti per la vendita o messi in circolazione in recipienti chiusi mediante un dispositivo di chiusura rivestito da una capsula o un involucro fabbricati a base di piombo. Tuttavia è consentito fino ad esaurimento delle scorte lo smaltimento dei prodotti imbottigliati e rivestiti di dette capsule o involucri prima della suddetta data. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. C 69 del 18. 3. 1992, pag. 11. (2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 97 e decisione del 28 ottobre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1.