31992R3187

Regolamento (CEE) n. 3187/92 della Commissione, del 30 ottobre 1992, recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione a taluni prodotti del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 31/10/1992 pag. 0074 - 0074


REGOLAMENTO (CEE) N. 3187/92 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1992 recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione a taluni prodotti del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata dalla restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione sul mercato del burro e del butteroil necessita l'adattamento della durata di validità dei certificati di fissazione anticipata per il burro; che, per evitare domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, è necessario sospendere tale fissazione anticipata sino al momento in cui si sia proceduto al suddetto adeguamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per il burro avente tenore, in peso, di materia grassa dell'82 % (PG 6) esportato sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1992. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64. (3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (4) GU n. L 327 del 20. 11. 1990, pag. 4.