31992R3124

Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 30/10/1992 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0142


REGOLAMENTO (CEE) N. 3124/92 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/71 (3), sono definiti i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati; che l'articolo 2 dello stesso regolamento stabilisce le condizioni della certificazione del luppolo e dei prodotti a base di luppolo;

considerando che dopo l'istituzione dell'organizzazione comune di mercati del luppolo gli scambi di prodotti a base di luppolo hanno assunto un'importanza crescente; che appare necessario definire con maggiore precisione i termini « luppolo in polvere arricchito di luppolina » e « estratto di luppolo », nonché le caratteristiche dei prodotti a base di luppolo che possono essere immessi in libera pratica;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori; che è emerso che varie associazioni di produttori riconosciute nella Comunità hanno incontrato grandi difficoltà nella commercializzazione in comune del luppolo prodotto dai loro soci;

considerando che occorre incentivare le associazioni di produttori per incoraggiarle a commercializzare in comune la produzione dei loro soci per garantire ai coltivatori una migliore posizione sul mercato; che a tal fine è opportuno ridurre l'importo dell'aiuto per quelle associazioni che non praticano la commercializzazione in comune di tutta la produzione dei loro soci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

« c) "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo dopo l'eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi; ».

2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

« d) "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente; ».

3) All'articolo 2 paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

« Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da b) a e), il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. »

4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

« Fino al 31 dicembre 1996 i soci di un'associazione riconosciuta possono, se autorizzati da tale associazione, commercializzare tutta o parte della loro produzione conformemente a norme stabilite e controllate dall'associazione stessa. Tuttavia, tali associazioni di produttori devono perseguire l'obiettivo di commercializzazione, entro il 1o gennaio 1997, di tutta la produzione dei loro soci. »

5) Nell'articolo 12, paragrafo 5 la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera b):

« c) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori conformemente al paragrafo 3 e detta associazione non commercializzi tutta la produzione dei suoi soci, l'importo dell'aiuto è ridotto del 4 % per il raccolto del 1992, dell'8 % per il raccolto del 1993, del 12 % per il raccolto del 1994, del 15 % per il raccolto del 1995 e del 15 % per il raccolto del 1996. Per il 1991 e gli anni successivi almeno il 15 % dell'aiuto concesso a tale associazione deve essere usato da quest'ultima per le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), cc) del regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (*).

Tuttavia qualora l'associazione di produttori commercializzi almeno la metà della produzione ottenuta dai suoi soci in un determinato raccolto la produzione venduta entro il 1o novembre 1992 non viene presa in considerazione per determinare se l'associazione ha venduto tutta la produzione dei suoi soci.

La Commissione controlla le attività di dette associazioni e riferisce al Consiglio, nella relazione sul raccolto del 1994, in merito all'evoluzione verso una commercializzazione integrale.

(*) GU n. L L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3858/87 (GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 27). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 204 del 3. 8. 1991, pag. 4. (2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 234. (3) GU no L 175 del 4. 8. 1971, pag 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) no 3577/90 (GU no L 353 del 17. 12. 1990, pag 23).