31992R3068

Regolamento (CEE) n. 3068/92 del Consiglio, del 23 ottobre 1992, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 24/10/1992 pag. 0041 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0034
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0034


REGOLAMENTO (CEE) N. 3068/92 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 1992 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, conformemente a detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1031/92 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CEE) n. 2442/92 (3) il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo massimo di due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio gli esportatori della Belarus, della Russia e dell'Ucraina, i produttori comunitari e alcuni importatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione e hanno inoltre presentato osservazioni scritte.

(3) Le osservazioni orali e scritte delle parti sono state prese in esame e, secondo le circostanze, la Commissione ha debitamente modificato le proprie conclusioni.

(4) A causa della complessità della procedura e, in particolare, della necessità di controllare accuratamente i numerosi dati ricevuti e le argomentazioni presentate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine fissato all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(5) Il prodotto oggetto della procedura è il cloruro di potassio, generalmente utilizzato come fertilizzante nell'agricoltura. Dagli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta risulta che il prodotto è disponibile in due forme diverse: la qualità standard (polvere) e la qualità granulare (in forma di cristalli). Come risulta nei punti (8) - (10) del regolamento (CEE) n. 1031/92; ogni qualità può contenere diversi tenori di potassio calcolato in percentuale di K2O del peso del prodotto anidro allo stato secco. Per ciascuna qualità esistono quindi tre tipi distinti corrispondenti a tre tenori di potassio: tenore di K2O inferiore o pari al 40 %, compreso tra 40 % e 62 % e superiore a 62 %. I tre tipi di prodotto corrispondono rispettivamente ai codici seguenti NC 3104 20 10, NC 3104 20 50 e NC 3104 20 90.

(6) Ai fini delle conclusioni provvisorie, il prodotto con un tenore di K2O superiore al 62 % non era stato preso in considerazione, per i motivi esposti nel punto (10) del regolamento (CEE) n. 1031/92. In seguito alle audizioni tenute dopo la pubblicazione del dazio provvisorio, la Commissione ha proposto di prendere in considerazione, ai fini delle conclusioni definitive, il prodotto avente un tenore di K2O superiore al 62 %. Dai diversi elementi raccolti risulta infatti che tale prodotto, pur essendo utilizzato quasi sempre nell'industria farmaceutica o chimica, presenta caratteristiche fisiche e chimiche essenzialmente identiche al cloruro di potassio con un tenore di K2O inferiore e quindi potrebbe essere utilizzato come prodotto di sostituzione. La Commissione ritiene quindi che le diverse qualità di cloruro di potassio possano essere considerate come un unico prodotto.

Occorre tuttavia rilevare che il prodotto con il tenore di potassio più elevato non esiste in qualità granulare, essenzialmente per motivi tecnici e attualmente anche economici. Non è quindi necessario distinguere tra qualità granulare e standard per il prodotto avente un tenore di K2O superiore al 62 %. Il Consiglio conferma tali conclusioni.

D. DUMPING

a) Valore normale

(7) In considerazione del fatto che la Belarus, la Russia e l'Ucraina sono tuttora considerati paesi senza economia di mercato, il valore normale doveva essere determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. La proposta di scegliere il Canada, che è il secondo produttore mondiale, come paese di riferimento non è stata contestata dalle parti; il valore normale è stato quindi stabilito in base ai prezzi interni in vigore sul mercato canadese per la qualità granulare e in base ai prezzi applicati sul mercato degli Stati Uniti e del Canada per la qualità standard, il cui volume di vendite in Canada non era sufficiente per essere considerato rappresentativo rispetto alle importazioni nella Comunità dai paesi che costituivano l'Unione Sovietica.

(8) Dato che i costi di produzione della società mineraria che aveva collaborato all'inchiesta erano superiori ai prezzi applicati sui mercati del Canada e degli Stati Uniti, i produttori comunitari hanno chiesto che fosse stabilito il valore normale in base ai costi di produzione della società stessa. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha tuttavia accertato che i prezzi vigenti sui mercati del Canada e degli Stati Uniti erano sufficienti affinché gli altri produttori potessero realizzare utili nell'ambito di normali operazioni commerciali. È quindi emerso che la società in questione sosteneva costi provvisori e straordinari a causa della situazione specifica della regione mineraria in cui è situata e a causa dell'avvio relativamente recente dell'attività. Non sarebbe stato ragionevole riferire tali costi alle esportazioni dai paesi che costituivano l'Unione Sovietica e comunque tali prassi sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore normale può essere quindi adeguatamente e ragionevolmente stabilito in funzione del livello dei prezzi vigenti sui mercati concorrenziali del Canada e degli Stati Uniti. Il Consiglio conferma tali conclusioni della Commissione e le conclusioni esposte nei punti (13) - (16) del regolamento (CEE) n. 1031/92.

b) Prezzi all'esportazione

(9) I prezzi all'esportazione del cloruro di potassio esportato dai produttori dell'ex Unione Sovietica sono stati determinati con il metodo esposto nei punti (17) - (20) del regolamento (CEE) n. 1031/92 e conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

c) Confronto

(10) Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione è stato effettuato in base alle singole transazioni a livello franco miniera.

(11) Alcuni importatori hanno chiesto un adeguamento riguardo alla detrazione dei costi del trasporto marittimo, sostenendo di aver utilizzato per il trasporto tra i porti dell'ex Unione Sovietica e della Comunità navi originarie dell'ex URSS a tariffe inferiori a quelle applicate da altre compagnie di navigazione. I costi presi in considerazione dalla Commissione sono quelli effettivamente sostenuti dal principale importatore. Su questa base, la Commissione ha ricalcolato i costi del trasporto marittimo che ha dato un risultato inferiore all'importo del trasporto marittimo che figura nel regolamento (CEE) n. 1031/92.

(12) Per quanto riguarda i costi del trasporto interno tra le miniere e i porti dell'ex Unione Sovietica, che sono stati calcolati in base ai costi di trasporto tra le miniere e i porti del Canada come risulta dal punto (20) del regolamento (CEE) n. 1031/92, un importatore ha affermato che occorreva tener conto del fatto che una delle tre zone di produzione (miniera di Bieloruskali) era meno distante dal porto. Tale argomentazione è stata esaminata ed è emerso che nella documentazione inerente alla procedura e nelle risposte degli importatori e degli esportatori non esistevano elementi sufficienti per determinare l'origine del cloruro di potassio proveniente dall'ex Unione Sovietica ed importato nella Comunità e che quindi era impossibile individuare la parte di tali importazioni proveniente dalla miniera più vicina al porto. La Commissione ha pertanto concluso che si potesse ragionevolmente considerare che il cloruro di potassio esportato nella Comunità proveniva in parti uguali da ciascuna miniera. Il costo del trasporto del prodotto tra gli stabilimenti e i porti dell'ex Unione Sovietica è stato quindi determinato in base ai costi di trasporto in Canada, tenendo conto al tempo stesso della distanza dai rispettivi porti di ciascuna zona di produzione dell'ex Unione Sovietica.

(13) Gli esportatori e alcuni importatori hanno sostenuto che i prezzi dei prodotti provenienti dall'ex Unione Sovietica avrebbero dovuto essere adeguati in considerazione di differenze qualitative e per tener conto del trattamento contro la sedimentazione dura che sarebbe stato necessario per determinate applicazioni finali. La Commissione, avendo accertato che il cloruro di potassio originario del Canada, della Comunità e dei paesi dell'ex Unione Sovietica ha caratteristiche chimiche assolutamente identiche, non ha potuto accogliere l'argomentazione relativa alla qualità del prodotto. Per quanto riguarda il trattamento contro la sedimentazione, la Commissione ha accertato che non esisteva alcuna differenza in materia di processi di fabbricazione e dall'inchiesta svolta non sono emersi elementi di prova in merito alla necessità di sottoporre il cloruro di potassio originario dei paesi dell'ex Unione Sovietica a trattamenti specifici rispetto al prodotto proveniente da altre fonti ai fini dell'utilizzazione finale. Non può quindi essere applicato alcun adeguamento in considerazione di tali elementi.

(14) Dagli accertamenti effettuati dalla Commissione risulta tuttavia che il cloruro di potassio originario dei paesi dell'ex Unione Sovietica non corrisponde sempre esattamente, per dimensione dei cristalli, al prodotto originario della Comunità e del Canada. Gli esportatori e alcuni importatori hanno inoltre affermato che le forniture o le spedizioni del cloruro di potassio originario dell'ex Unione Sovietica sono meno affidabili. Tali elementi, senza incidere sulle caratteristiche essenziali del prodotto, giustificano l'applicazione di un adeguamento del 2 %, che la Commissione considera equo data la percezione che i consumatori hanno del prodotto originario dell'ex URSS. Il Consiglio conferma tali conclusioni.

E. MARGINE DI DUMPING

(15) Dall'esame definitivo dei fatti risulta che le esportazioni di cloruro di potassio originario della Russia, della Belarus e dell'Ucraina erano oggetto di pratiche di dumping. Il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione. In considerazione della struttura organizzativa degli esportatori che hanno collaborato, rappresentati nel corso dell'inchiesta da un unico organismo statale, per tutti gli esportatori è stato determinato un margine di dumping uniforme. In base a tali elementi il margine medio ponderato del dumping così calcolato è stato fissato al 24 % del valore totale delle esportazioni in esame. Il Consiglio conferma tali conclusioni.

F. PREGIUDIZIO

(16) Nelle conclusioni provvisorie [punti (24) - (33) del regolamento (CEE) n. 1031/92], la Commissione ha affermato che la produzione comunitaria aveva subito un pregiudizio notevole. Dato che a questo proposito non sono state presentate nuove argomentazioni, il Consiglio conferma le conclusioni relative al pregiudizio.

G. NESSO CAUSALE TRA DUMPING E PREGIUDIZIO

(17) Nei punti (34) - (37) del regolamento (CEE) n. 1031/92 la Commissione ha osservato che l'aumento del volume delle importazioni di cloruro di potassio originario dei paesi dell'ex URSS, che erano effettuate a prezzi inferiori, coincideva con l'aumento delle perdite subite dall'industria comunitaria. Tutte le parti interessate hanno riconosciuto che il mercato del cloruro di potassio era trasparente e molto sensibile alle variazioni dei prezzi. Appare quindi evidente che le importazioni di cloruro di potassio originario dei paesi dell'ex URSS, effettuate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

Riguardo all'esistenza di altri fattori, non si può escludere che le importazioni originarie da altre fonti abbiano potuto incidere sulla situazione dell'industria comunitaria, ma la Commissione ha valutato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni oggetto della presente procedura indipendentemente dagli eventuali effetti negativi di tali importazioni. I quantitativi importati erano infatti relativamente modesti e non è stata accertata alcuna sottoquotazione dei prezzi. La Commissione era inoltre consapevole del fatto che la domanda di cloruro di potassio è diminuita nel corso degli ultimi quattro anni, ma il pregiudizio provocato dalle importazioni provenienti dall'ex Unione Sovietica è stato accertato senza tener conto delle conseguenze della contrazione della domanda. Il pregiudizio si è infatti manifestato essenzialmente con l'aumento delle perdite finanziarie. Nel corso dell'inchiesta la Commissione non ha riscontrato inoltre alcun elemento atto a dimostrare che la gestione dei produttori comunitari avesse contribuito al notevole pregiudizio subito.

(18) Per tali motivi e in considerazione degli elementi enunciati nei punti (34) - (37) del regolamento (CEE) n. 1031/92, il Consiglio conferma che le importazioni di cloruro di potassio oggetto di dumping dalla Russia, dalla Belarus e dall'Ucraina, considerate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio notevole alla produzione comunitaria.

H. DAZIO

(19) La Commissione ha ricalcolato il dazio necessario per eliminare il pregiudizio con il metodo esposto nel punto (38) del regolamento (CEE) n. 1031/92. Dato che non è stata fatta alcuna obiezione nei confronti di detto metodo, il Consiglio conferma che il dazio definitivo deve essere pari al margine di dumping.

Per quanto riguarda la forma del dazio la Commissione ritiene inoltre che, in considerazione del margine di manovra degli esportatori nei paesi ancora privi di economia di mercato e delle conseguenze che esercita su tutto il mercato del cloruro di potassio la sottoquotazione, anche lieve, dei prezzi, un dazio ad aliquota fissa oppure un dazio ad valorem non sarebbero sufficienti per eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping. Dato che a questo proposito non sono state formulate nuove argomentazioni, la Commissione ha concluso che deve essere istituito un dazio antidumping in forma di prezzo minimo.

(20) Dato che il valore dei prodotti dipende essenzialmente dal tenore di K2O, ai fini delle misure definitive il prezzo minimo doveva essere calcolato, per ciascuno dei tre tipi del prodotto e per le rispettive qualità standard e granulare, con il metodo esposto nel punto (40) del regolamento (CEE) n. 1031/92. Il Consiglio conferma tali conclusioni.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(21) Le parti non hanno presentato alla Commissione altri elementi o argomentazioni relativi all'interesse della Comunità. Il Consiglio conferma quindi le conclusioni della Commissione esposte nei punti (41) - (48) del regolamento (CEE) n. 1031/92, secondo le quali nell'interesse della Comunità occorre eliminare, con l'istituzione di misure antidumping, gli effetti negativi delle pratiche di dumping provocati dalle esportazioni dalla Belarus, dalla Russia e dall'Ucraina. È infatti necessario evitare un ulteriore declino della produzione comunitaria, senza privare gli esportatori dell'accesso al mercato comunitario.

J. IMPEGNO

(22) I produttori e gli esportatori della Belarus, della Russia e dell'Ucraina hanno proposto un impegno sui prezzi, che tuttavia si limitava ad un impegno di massima senza l'indicazione di un livello effettivo dei prezzi. La Commissione, ritenendo che un semplice impegno di massima non fosse accettabile, ha informato gli esportatori interessati della propria decisione e dei motivi in base ai quali tale decisione era stata presa.

K. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(23) In considerazione dei margini di dumping accertati e dell'entità del pregiudizio subito dalla produzione comunitaria, il Consiglio ritiene che gli importi versati a titolo di dazio antidumping provvisorio debbano essere riscossi definitivamente sino all'importo del dazio definitivo istituito; gli importi riscossi in eccedenza rispetto al dazio definitivo devono essere liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina, dei codici NC 3104 20 10, 3104 20 50 e 3104 20 90.

L'importo del dazio è pari alla differenza tra i prezzi minimi qui di seguito indicati e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prodotto non sdoganato:

- cloruro di potassio con un tenore di K2O inferiore o pari al 40 %:

- per la qualità standard: 57,59 ecu/mtKCl (codice Taric 3104 20 10 * 10),

- per la qualità granulare: 65,76 ecu/mtKCl (codice Taric 3104 20 10 * 20);

- cloruro di potassio con un tenore di K2O superiore al 40 % e inferiore o pari al 62 %:

- per la qualità standard: 86,93 ecu/mtKCl (codice Taric 3104 20 50 * 10),

- per la qualità granulare: 98,65 ecu/mtKCl (codice Taric 3104 20 50 * 20);

- cloruro di potassio con un tenore di K2O superiore al 62 %: 133,87 ecu/mtKCl.

2. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento (CEE) n. 1031/92 sono riscossi definitivamente sino a concorrenza degli importi risultanti dall'applicazione del dazio definitivo istituito dall'articolo 1, paragrafo 1. Gli importi vincolati in eccedenza rispetto ai dazi definitivi sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 ottobre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 5. (3) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 1.