31992R3031

Regolamento (CEE, CECA) n. 3031/92 della Commissione, del 21 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE, CECA) n. 2725/92, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio e della decisione 92/470/CECA relativi a talune modalità techniche di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1432/92 e della decisione 92/285/CECA, che proibiscono il commercio tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e le Repubbliche di Serbia e Montenegro, dall' altro

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 22/10/1992 pag. 0039 - 0039


REGOLAMENTO (CEE, CECA) N. 3031/92 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1992 che modifica il regolamento (CEE, CECA) n. 2725/92, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio e della decisione 92/470/CECA relativi a talune modalità tecniche di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1432/92 e della decisione 92/285/CECA, che proibiscono il commercio tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e le Repubbliche di Serbia e Montenegro, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio, dell'8 settembre 1992, concernente talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (1), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione 92/470/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'8 settembre 1992, relativa a talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE, CECA) n. 2725/92 della Commissione (3) per agevolare l'applicazione,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati istituiti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2656/92 e della decisione 92/470/CECA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE, CECA) n. 2725/92 è modificato come segue:

« Articolo 4

La licenza d'importazione di cui all'articolo 2 reca, per quanto possibile:

a) il nome dell'importatore e dell'esportatore;

b) la descrizione delle merci, compresi:

- la denominazione commerciale e l'utilizzazione finale,

- la descrizione conforme alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci (SA),

- il quantitativo, espresso nelle unità appropriate,

- il valore, espresso nella valuta del contratto di vendita;

c) la designazione e l'indirizzo postale completo dell'autorità che l'ha rilasciata e il timbro di vidimazione.

Il nome del paese o territorio di destinazione indicato sulla licenza di importazione deve figurare fra quelli elencati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2656/92. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 19 settembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1992. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27. (2) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 29. (3) GU n. L 276 del 19. 9. 1992, pag. 18.