Regolamento (CEE, CECA) n. 3031/92 della Commissione, del 21 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE, CECA) n. 2725/92, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio e della decisione 92/470/CECA relativi a talune modalità techniche di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1432/92 e della decisione 92/285/CECA, che proibiscono il commercio tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, da un lato, e le Repubbliche di Serbia e Montenegro, dall' altro
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 22/10/1992 pag. 0039 - 0039
REGOLAMENTO (CEE, CECA) N. 3031/92 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1992 che modifica il regolamento (CEE, CECA) n. 2725/92, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio e della decisione 92/470/CECA relativi a talune modalità tecniche di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1432/92 e della decisione 92/285/CECA, che proibiscono il commercio tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e le Repubbliche di Serbia e Montenegro, dall'altro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, visto il regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio, dell'8 settembre 1992, concernente talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (1), in particolare l'articolo 3, vista la decisione 92/470/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'8 settembre 1992, relativa a talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (2), in particolare l'articolo 3, considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE, CECA) n. 2725/92 della Commissione (3) per agevolare l'applicazione, considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati istituiti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2656/92 e della decisione 92/470/CECA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 4 del regolamento (CEE, CECA) n. 2725/92 è modificato come segue: « Articolo 4 La licenza d'importazione di cui all'articolo 2 reca, per quanto possibile: a) il nome dell'importatore e dell'esportatore; b) la descrizione delle merci, compresi: - la denominazione commerciale e l'utilizzazione finale, - la descrizione conforme alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci (SA), - il quantitativo, espresso nelle unità appropriate, - il valore, espresso nella valuta del contratto di vendita; c) la designazione e l'indirizzo postale completo dell'autorità che l'ha rilasciata e il timbro di vidimazione. Il nome del paese o territorio di destinazione indicato sulla licenza di importazione deve figurare fra quelli elencati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2656/92. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 19 settembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27. (2) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 29. (3) GU n. L 276 del 19. 9. 1992, pag. 18.