31992R3002

Regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dell'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 17/10/1992 pag. 0017 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0113
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0113


REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/92 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1992 che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che la normativa comunitaria prevede l'applicazione di un regime d'intervento nei vari settori in cui vige un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli;

considerando che a taluni prodotti provenienti dall'intervento possono essere riservate un'utilizzazione e/o una destinazione specifiche; che è necessario instaurare un regime di controllo onde garantire che tali prodotti non vengano deviati dalla loro utilizzazione e/o destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2919/92 (4), stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; che, in rapporto con l'abolizione dei controlli e delle formalità alle frontiere interne e in occasione di ulteriori modifiche del regolamento (CEE) n. 569/88, oltre che per maggior chiarezza ed a fini di razionalità amministrativa, è opportuno riformulare tali norme;

considerando che, se detto controllo è effettuato da due o più Stati membri, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (5);

considerando che devono essere designate le autorità doganali, come pure altre autorità, competenti per il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 e per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti d'intervento;

considerando che, per motivi di semplicità e di razionalità, è opportuno stabilire che, al termine dei necessari controlli, l'esemplare di controllo T 5 sia inviato direttamente all'organismo presso cui è depositata la cauzione e che, qualora siano interessati due o più Stati membri, gli esemplari di controllo T 5 vengano inviati direttamente da ciascuno Stato membro all'organismo presso cui è depositata la cauzione;

considerando che appare opportuno, a fini di semplificazione amministrativa, prevedere una procedura più flessibile di quella dell'esemplare di controllo nel caso di esportazioni effettuate conformemente al regime previsto nel titolo X, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (6), il quale dispone che, se un trasporto inizia nella Comunità e deve terminare all'esterno di essa, l'ufficio doganale della stazione di frontiera non deve espletare alcuna formalità;

considerando che l'enorme numero di modifiche all'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 impone la soppressione di detto allegato e giustifica il riferimento alle disposizioni dei vari regolamenti pertinenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

1. Fatte salve le deroghe specifiche previste dalla regolamentazione comunitaria relativa a taluni prodotti agricoli, il presente regolamento stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti ritirati da scorte d'intervento, secondo le seguenti disposizioni:

- articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (oli e grassi),

- articoli 5 e 25 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (7) (riso),

- articoli da 6 a 9 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (8) (latte e prodotti lattiero-caseari),

- articolo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (9) (carni bovine),

- articolo 7 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio (10) (tabacco greggio),

- articoli 7, 8 e 28 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (11) (cereali),

- articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (12) (carni suine),

qualora a tali prodotti vengano riservate un'utilizzazione e/o una destinazione specifiche.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, « spedizione » è l'invio di merci da uno Stato membro ad un altro Stato membro e « esportazione » è l'invio di merci da uno Stato membro ad una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai prodotti venduti in conformità delle seguenti disposizioni:

- articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (13) (ortofrutticoli),

- articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio (14) (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

- articoli 37 e 40 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (15) (alcole).

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) è considerata un unico Stato membro.

Articolo 2

1. Dal momento del loro ritiro dalle scorte d'intervento sino al momento in cui sia stata verificata l'utilizzazione e/o la destinazione prevista, i prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti al controllo, comprendente accertamenti materiali, esame dei documenti e revisione dei conti, degli organismi di controlli designati, di seguito denominati « autorità di controllo competente ».

Al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sull'origine dei prodotti, ogni Stato membro designa, per ciascuna misura o parte di essa, un unico organismo di controllo incaricato di verificare l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui trattasi, a prescindere dalla loro origine (comunitaria o nazionale).

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire:

- che il controllo di cui al paragrafo 1 sia eseguito,

- che i prodotti d'intervento non vengano sostituiti con altri prodotti.

In particolare, tali misure dispongono:

- che le imprese che si occupano di prodotti d'intervento o di prodotti d'intervento trasformati, procedendo ad esempio all'acquisto, alla vendita, al magazzinaggio, al trasporto, al trasbordo, al reimballaggio, alla lavorazione o alla trasformazione, si sottopongano a tutti i controlli e gli accertamenti ritenuti necessari e tengano una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare le verifiche che ritengano opportune;

- che i prodotti di cui al primo trattino siano immagazzinati e trasportati separatamente dagli altri prodotti in modo da poter essere identificati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del presente paragrafo.

3. La procedura dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 si applica quando il controllo di cui al paragrafo 1 deve essere eseguito integralmente o parzialmente:

- in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d'intervento, oppure

- in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita la cauzione.

L'esemplare di controllo T 5 viene rilasciato e utilizzato secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 2823/87, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

4. L'organismo d'intervento venditore, qualora non rilasci un esemplare di controllo T 5 a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), emette un ordine di ritiro. Gli Stati membri possono autorizzare il rilascio di estratti di un ordine di ritiro.

L'ordine di ritiro, o il relativo estratto, è presentato dall'interessato all'autorità di controllo competente.

Articolo 3

1. a) L'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, viene rilasciato:

- dall'organismo d'intervento venditore, se i prodotti d'intervento sono spediti in un altro Stato membro nello stesso stato in cui si trovavano al momento del ritiro dalle scorte d'intervento (« tali e quali »), oppure

- dall'autorità di controllo competente, se prima della spedizione in un altro Stato membro i prodotti d'intervento hanno subito una trasformazione, oppure

- dall'ufficio doganale di partenza:

- su presentazione di un ordine di ritiro emesso dall'organismo d'intervento, se i prodotti d'intervento sono esportati tali e quali e devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri;

- su presentazione di un documento di controllo, rilasciato dall'autorità di controllo competente e attestante che la trasformazione si è svolta sotto controllo se i prodotti d'intervento sono esportati previa trasformazione e devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri.

Se i prodotti, conformemente al regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio (16), sono immagazzinati in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'organismo d'intervento venditore, quest'ultimo rilascia l'esemplare di controllo T 5 o ne dispone il rilascio sotto la propria responsabilità.

Gli Stati membri possono:

- autorizzare il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 da parte di un'autorità all'uopo designata, anziché da parte dell'organismo d'intervento venditore;

- decidere di consentire il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 da parte dei detentori autorizzati di scorte di prodotti d'intervento, sotto la responsabilità dell'organismo d'intervento. L'autorizzazione è concessa alle condizioni stabilite dagli articoli da 17 a 24 del regolamento (CEE) n. 2823/87, in quanto compatibili.

In tali casi, il rilascio è subordinato alla presentazione di un ordine di ritiro.

b) L'ordine di ritiro e il documento di controllo di cui alla lettera a) recano un numero d'ordine e le seguenti indicazioni:

- la descrizione dei prodotti, secondo le modalità stabilite per la compilazione della casella 31 dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nonché, se del caso, qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo;

- la quantità, la natura, i marchi e i numeri dei colli;

- il volume lordo e netto dei prodotti;

- gli estremi del regolamento applicato;

- le indicazioni che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T 5, compreso il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento.

Il documento di controllo precisa il numero del precedente esemplare di controllo T 5 o del precedente ordine di ritiro.

L'ordine di ritiro e il documento di controllo sono conservati dall'ufficio di partenza.

c) L'interessato compila l'esemplare di controllo T 5 in originale e due copie. Le autorità che rilasciano l'esemplare di controllo T 5 ne inviano una copia per conoscenza all'organismo d'intervento presso il quale è costituita la cauzione, conformemente all'articolo 5, e ne conservano una copia.

d) L'originale dell'esemplare di controllo T 5 viene restituito all'interessato o ad un suo rappresentante, che lo presenta all'autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione.

2. Dopo essere stato debitamente vidimato dall'autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 viene rinviato direttamente all'organismo d'intervento presso cui è costituita la cauzione, conformemente all'articolo 5.

La denominazione e l'indirizzo completi dell'organismo presso il quale è costituita la cauzione sono registrati dall'interessato nella casella B dell'esemplare di controllo T 5.

3. Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell'esemplare di controllo T 5 sia conforme ai requisiti stabiliti, l'autorità competente indica, nella casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » dell'esemplare T 5, la quantità di prodotti effettivamente conforme e la data (o le date) dell'operazione.

Articolo 4

La prova dell'osservanza delle disposizioni relative al controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene fornita come segue:

a) per i prodotti il cui ritiro dalle scorte d'intervento, utilizzazione e/o destinazione sono stati controllati dall'autorità di un solo Stato membro, mediante i documenti prescritti da detto Stato membro;

b) per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate dalle autorità in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento, mediante tutti gli esemplari di controllo T 5, rilasciati ai fini del controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, debitamente autenticati e vidimati dalle autorità di controllo competenti;

c) per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate sia dalle autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento sia da quelle di uno o più altri Stati membri, mediante i documenti di cui alle lettere a) e b);

d) per i prodotti in relazione ai quali le formalità di esportazione e la partenza dal territorio doganale della Comunità hanno avuto luogo nello Stato membro in cui è avvenuta l'ultima trasformazione ed è stata costituita la cauzione, mediante il documento o i documenti prescritti da tale Stato membro come prova di esportazione e mediante i documenti di cui alle lettere a) e/o b), ove riguardino la trasformazione.

Articolo 5

1. La cauzione che sia richiesta a garanzia del rispetto dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti di cui all'articolo 1 viene costituita, prima della presa in consegna dei prodotti:

- presso l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avrà luogo o avrà inizio la trasformazione, per i prodotti destinati ad essere trasformati oppure trasformati ed esportati;

- presso l'organismo d'intervento venditore, in tutti gli altri casi.

2. Se la cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'organismo d'intervento venditore, il primo comunica immediatamente per iscritto all'organismo venditore:

- il numero del regolamento pertinente,

- la data e/o il numero della gara/vendita,

- il numero del contratto,

- il nome dell'acquirente,

- l'importo in ecu della cauzione,

- il tipo di prodotto,

- il quantitativo di prodotto,

- la data di deposito della cauzione,

- se del caso, l'utilizzazione e/o la destinazione.

L'organismo d'intervento venditore verifica i dati della cauzione.

Articolo 6

1. Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile conformarsi alle disposizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o, in assenza di questa, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento, decidono, su richiesta dell'interessato:

a) che il termine stabilito per l'operazione venga prorogato per il tempo giudicato necessario in considerazione delle circostanze invocate, oppure

b) che il controllo si dia per avvenuto, quando i prodotti siano stati definitivamente perduti.

Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si rivelino inappropriate, le autorità competenti ne informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dagli omologhi articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'insorgere di circostanze indicanti l'eventualità di un caso di forza maggiore, e comunque entro il termine stabilito dal regolamento pertinente per la presentazione delle prove occorrenti allo svincolo della cauzione.

3. L'interessato fornisce le prove delle circostanze invocate come forza maggiore.

TITOLO II Prodotti soggetti a una determinata utilizzazione o destinazione all'interno della Comunità

Articolo 7

1. I prodotti sono considerati conformi all'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, quando sia appurato:

a) che quelli destinati ad essere trasformati e/o a ricevere altri per incorporazione (operazioni denominate in appresso « trasformazione »), hanno effettivamente subito tali processi;

b) che quelli destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di prodotti concentrati, sono stati effettivamente concentrati, confezionati per la vendita al dettaglio e presi in consegna dal commercio al dettaglio;

c) che quelli destinati ad essere consumati da determinati enti ed organizzazioni ovvero dalle forze armate e corpi assimilati, sono stati effettivamente forniti a tali organismi e da essi presi in consegna;

e se del caso, che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state eseguite entro i termini stabiliti.

2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b) e c), costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (17).

Articolo 8

1. In caso di utilizzazione dell'esemplare di controllo T 5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107 della sezione intitolata «Menzioni speciali ».

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.

Nella casella 106 va inoltre indicato:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,

- e, se del caso, il numero dell'ordine di ritiro.

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

2. Se i prodotti sono spediti ad un terzo Stato membro, si applicano le disposizioni dell'articolo 21, in quanto compatibili.

3. Se due o più operazioni vengono eseguite successivamente nel medesimo Stato membro, si applicano le disposizioni dell'articolo 22, in quanto compatibili.

Articolo 9

Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova prevista all'articolo 4.

Articolo 10

Se un esemplare di controllo T 5 non perviene all'autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, entro tre mesi

- dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione dell'operazione di cui trattasi,

oppure

- in mancanza di tale termine, dalla data del suo rilascio,

a causa di circostanze non imputabili all'interessato, questi può inoltrare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. Questi recano un riferimento all'esemplare di controllo T 5 e comprendono una conferma dell'autorità di controllo competente che ha verificato o fatto verificare l'utilizzazione dei prodotti, attestante il rispetto dell'utilizzazione prevista nonché la data di utilizzazione e/o destinazione previste.

TITOLO III Prodotti esportati tali e quali dalla Comunità

Articolo 11

1. I prodotti sono considerati conformi alle norme concernenti la destinazione prescritta quando sia appurato:

a) che hanno lasciato tali e quali il territorio doganale della Comunità; ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le forniture di prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo di piattaforme di perforazione o di estrazione - comprese le altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi ausiliari - situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità ma oltre una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro, sono da considerarsi uscite dal territorio doganale della Comunità; oppure

b) che hanno raggiunto la loro destinazione, nella fattispecie di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (18); oppure

c) che sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento riconosciuto ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87; oppure

d) che sono stati sdoganati ai fini dell'immissione in consumo in un determinato paese terzo, qualora siano destinati all'importazione in tale paese;

e, se del caso, che le operazioni di cui alle lettere da a) a d) sono state eseguite entro i termini stabiliti.

2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Ai prodotti collocati in uno dei depositi di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, lettera c), si applicano le disposizioni degli articoli da 38 a 41 del regolamento (CEE) n. 3665/87, escluso il paragrafo 3 dell'articolo 40, anche se non è prevista alcuna restituzione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 12

1. Per quanto concerne i prodotti d'intervento destinati ad essere esportati tali e quali, l'accettazione della dichiarazione d'esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte.

2. Nella dichiarazione d'esportazione e nei documenti d'accompagnamento prescritti dalla normativa comunitaria figura, secondo il caso, una delle seguenti diciture:

- « Prodotti d'intervento con restituzione - Regolamento (CEE) n. 3002/92 »,

oppure

- « Prodotti d'intervento senza restituzione - Regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

3. Anche se non sono previste restituzioni per i prodotti da esportare, questi, previa accettazione della relativa dichiarazione d'esportazione, si considerano non più soggetti all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e circolano quindi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio (19).

4. In ordine allo svincolo della cauzione si applicano le norme relative al termine previsto per il pagamento della restituzione e ai documenti giustificativi da esibire a questo scopo.

Articolo 13

1. In caso di utilizzazione dell'esemplare di controllo T 5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105 della sezione intitolata « Menzioni speciali ».

Le caselle 104 e 106 devono essere completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.

La casella 106 deve inoltre indicare:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,

- il numero dell'ordine di ritiro.

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

2. Se per lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 5 e per il pagamento della restituzione si richiede l'esemplare di controllo T 5 comprovante l'esportazione delle merci, l'autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell'esemplare T 5 direttamente all'autorità competente per il pagamento della restituzione.

In tal caso, l'interessato inserisce nella casella 106 dell'esemplare T 5 la seguente dicitura: « Restituzione a carico di . . . » (indicando la denominazione e l'indirizzo completi dell'autorità competente per il pagamento della restituzione).

3. Qualora sia stato impossibile rispettare il termine di 12 mesi per la prova dell'avvenuta esportazione ai fini del pagamento della restituzione, secondo l'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, a causa di ritardi amministrativi nella trasmissione dell'esemplare di controllo T 5 da parte dell'organismo depositario della cauzione all'autorità competente per il pagamento della restituzione, la data di ricevimento da parte dell'organismo depositario della cauzione è considerata altresì come la data di ricevimento da parte dell'autorità competente per il pagamento della restituzione.

Articolo 14

1. Qualora, dopo l'accettazione della dichiarazione d'esportazione da parte degli uffici doganali, i prodotti siano assoggettati ad uno dei regimi previsti al titolo X, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1214/92 per essere avviati verso una stazione di destinazione o un destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità, essi sono da considerarsi esportati a partire dal momento in cui vengono sottoposti a detto regime.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale di partenza che accetta la dichiarazione d'esportazione provvede a far apporre sul documento rilasciato come prova dell'esportazione una delle diciture indicate all'articolo 7, paragrafi 4 o 5, secondo il caso, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

3. L'ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità, soltanto qualora venga accertato:

- che, se è stata costituita presso un organismo d'intervento una cauzione a garanzia dell'esportazione, essa non sia stata svincolata, oppure

- che è stata costituita una nuova cauzione.

Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del paragrafo 1 e il prodotto non ha lasciato entro i termini il territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale di partenza ne informa l'organismo competente per lo svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata e deve essere recuperato un importo equivalente.

Articolo 15

Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di cui all'articolo 4 e,

- quando il prodotto sia destinato all'importazione in un determinato paese terzo, o

- qualora sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, nel caso in cui il medesimo debba essere esportato fuori dalla Comunità,

alla presentazione delle prove indicate agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere prove supplementari, atte a dimostrare, secondo le autorità competenti, che il prodotto è sato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione.

Se sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva dei prodotti, la Commissione può esigere dagli Stati membri l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16

1. Quando si applichino le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 754/76 de Consiglio (20),

- la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 rimane incamerata, se non è stata ancora svincolata;

- deve essere recuperato un importo equivalente alla suddetta cauzione, se essa è già stata svincolata.

2. Qualora i prodotti per i quali sia stata costituita una cauzione secondo l'articolo 5, paragrafo 1, lascino il territorio doganale della Comunità e non siano state espletate le formalità necessarie per una restituzione ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 dette formalità si considerano espletate e si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3. L'importo della cauzione di cui ai paragrafi 1 e 2 è considerato come cauzione incamerata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (21).

4. L'interessato fornisce la prova alle autorità competenti, mediante un attestato rilasciato dall'organismo d'intervento di cui trattasi, che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate o che non è stata costituita alcuna cauzione.

Articolo 17

Se un esemplare di controllo T 5 destinato a comprovare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 in merito alla destinazione dei prodotti non è pervenuto all'organismo d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 2 entro tre mesi dalla data del rilascio a causa di circostanze non imputabili all'interessato, questo può inoltrare alle autorità competenti, conformemente all'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87, una domanda motivata di riconoscimento dell'equivalenza di altri documenti.

TITOLO IV Prodotti esportati dalla Comunità previa trasformazione

Articolo 18

I prodotti sono considerati conformi all'utilizzazione e alla destinazione prescritta, ove si accerti l'adempimento delle condizioni stabilite dagli articoli 7 e 11.

Articolo 19

Per i prodotti destinati a venir esportati previa trasformazione, l'accettazione della dichiarazione d'esportazioine da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione finale.

Articolo 20

1. Per i prodotti destinati ad essere spediti tali e quali a fini di trasformazione e di successiva esportazione, l'esemplare di controllo T 5 viene rilasciato dall'organismo d'intervento venditore e, nella sua sezione « Menzioni speciali », vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.

Le caselle 104 e 106 contengono le annotazioni previste dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inotre:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,

- se del caso, il numero dell'ordine di ritiro,

- la dicitura « Prodotti d'intervento da sottoporre, per l'esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno ».

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

2. a) Per i prodotti che, previamente trasformati nello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento, debbono essere spediti in vista di un'ulteriore trasformazione e successiva esportazione, l'esemplare di controllo T 5 è rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione.

b) Nella sezione intitolata « Menzioni speciali » dell'esemplare di controllo T 5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture previste dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inoltre:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,

- la dicitura « Prodotti d'intervento da sottoporre, per l'esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno ».

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

3. a) Per i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione e che devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri, l'esemplare di controllo T 5 è emesso dall'ufficio doganale di partenza dietro presentazione di un documento rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione. Tale documento viene conservato dall'ufficio doganale di partenza.

Tuttavia, esso non è richiesto quando la trasformazione è stata controllata dall'ufficio doganale di partenza.

b) Nella sezione intitolata « Menzioni speciali » dell'esemplare di controllo T 5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105.

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture prescritte dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inoltre:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,

- se del caso, il numero del documento di cui alla lettera a).

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

4. Se per lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 5 e per il pagamento della restituzione si richiede l'esemplare di controllo T 5 comprovante l'esportazione delle merci, l'autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell'esemplare T 5 direttamente all'autorità competente per il pagamento della restituzione.

In tal caso, l'interessato inserisce nella casella 106 dell'esemplare di controllo T 5 la seguente dicitura: « Restituzione a carico di . . . » (indicando la Stato membro, nonché la denominazione e l'indirizzo completi dell'autorità competente per il pagamento della restituzione).

Articolo 21

1. In caso di spedizione di prodotti verso un altro Stato membro a fini di trasformazione e qualora i prodotti trasformati:

- debbano essere spediti in un terzo Stato membro o in un ulteriore Stato membro per un'ulteriore trasformazione, oppure

- debbano attraversare il territorio di un terzo Stato membro o di un ulteriore Stato membro per essere esportati,

l'autorità competente di cui all'articolo 20, paragrafi 2 o 3, secondo il caso, rilascia uno o più esemplari di controllo T 5.

L'esemplare o gli esemplari di controllo T 5 sono compilati:

- a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) per la fattispecie di cui al primo comma, primo trattino;

- a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) per la fattispecie di cui al primo comma, secondo trattino,

tenendo conto delle informazioni contenute nell'originale dell'esemplare T 5. Inoltre, nella casella 106 dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 sono indicati il numero di registrazione e la data di rilascio del documento precedente, nonché il nome dell'autorità che lo ha rilasciato.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha verificato l'operazione provvede senza indugio a rinviare l'originale dell'esemplare di controllo T 5, debitamente annotato, direttamente all'organismo d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, precisando nella casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » di detto originale che il prodotto è stato spedito in un altro Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L'originale dell'esemplare di controllo T 5 reca il numero od i numeri di registrazione degli esemplari T 5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.

3. Il documento di cui all'articolo 4, lettera a) reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.

Articolo 22

1. Qualora due o più operazioni, esclusa l'esportazione (ad esempio, la trasformazione, l'imballaggio, la presa in consegna) vengano effettuate successivamente nel medesimo Stato membro, questo può decidere di considerarle come un'unica operazione. In questo caso, non viene rilasciato alcun esemplare di controllo T 5 fino all'avvenuta esecuzione di tutte le operazioni.

L'originale dell'esemplare di controllo T 5 viene restituito all'organismo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, previa esecuzione dei controlli relativi a tutte le operazioni. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a garantire il corretto espletamento di tale procedimento.

2. Qualora uno Stato membro scelga di non seguire il procedimento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente rilascia un esemplare di controllo T 5 a seguito di ciascuna operazione. L'autorità competente che ha verificato l'operazione precisa, nella casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » dell'esemplare di controllo T 5, che il prodotto è stato spedito nello stesso Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L'originale dell'esemplare di controllo T 5 reca il numero od i numeri di registrazione degli esemplari T 5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.

3. Il documento di cui all'articolo 4, lettera a) reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.

Articolo 23

Si applicano al presente titolo le disposizioni dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 13, paragrafo 3 e degli articoli da 14 a 17.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 24

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo completi dell'autorità di controllo competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La Commissione trasmette tali dati agli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, specificando le circostanze addotte, i quantitativi implicati ed i provvedimenti adottati.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1o marzo e il 1o settembre di ogni anno, un prospetto indicante il numero di domande presentate in forza dell'articolo 10 o dell'articolo 17, la causa del mancato rinvio degli esemplari di controllo T 5, sempreché essa sia nota, i quantitativi interessati e la natura dei documenti riconosciuti come equipollenti.

Articolo 25

1. Il regolamento (CEE) n. 569/88 è abrogato. Tuttavia, esso resta applicabile alle operazioni per le quali il ritiro dalle scorte d'intervento sia avvenuto entro il 31 dicembre 1992.

L'allegato di detto regolamento resta inoltre in vigore per un periodo transitorio durante il quale atti comunitari specifici continuano a farvi riferimento. I riferimenti al « documento amministrativo unico » o al documento comprovante il carattere comunitario dei prodotti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 569/88 contenuti in detto allegato s'intendono fatti all'esemplare di controllo T 5.

2. Per le operazioni disciplinate dall'articolo 2, paragrafo 3, per le quali il ritiro dalle scorte d'intervento avverrà al più tardi entro il 31 dicembre 1992 e l'utilizzazione/destinazione prescritta sarà verosimilmente rispettata dal 1o gennaio 1993, i documenti di accompagnamento dei prodotti recano una delle seguenti diciture:

- Aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento (CEE) no 569/88

- Anvendelsesprocedure forordning (EOEF) nr. 569/88

- Anwendung des Verfahrens gemaess der Verordnung (EWG) Nr. 569/88

- Efarmogi tis diadikasias toy kanonismoy (EOK) arith. 569/88

- Application of Procedure under Regulation (EEC) No 569/88

- Application de la procédure du règlement (CEE) no 569/88

- Applicazione del procedimento secondo il regolamento (CEE) n. 569/88

- Toepassing procedure Verordening (EEG) nr. 569/88

- Aplicaçao do procedimento previsto no Regulamento (CEE) no 569/88.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti ritirati dalle scorte d'intervento a partire dal 1o gennaio 1993. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 si applicano a decorrere dal 1o novembre 1992.

Salve le disposizioni dell'articolo 25, in tutti gli atti comunitari i riferimenti al regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (22) e al regolamento (CEE) n. 569/88 od a loro articoli s'intendono fatti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli di quest'ultimo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 292 dell'8. 10. 1992, pag. 11. (5) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1. (7) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (9) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (10) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (11) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (12) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (13) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (14) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (15) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (16) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1. (17) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (18) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (19) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. (20) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1. (21) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1. (22) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.