31992R2999

Regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 17/10/1992 pag. 0007 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 2999/92 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1992 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera, per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i quantitativi di taluni prodotti del bilancio di approvvigionamento specifico, di cui al codice NC 2008, che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'isola e i prezzi praticati all'esportazione;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di Madera in determinati prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 (5); che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi a carico degli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e un termine per il rilascio dei medesimi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime di approvvigionamento si applica a decorrere dal 1o luglio 1992; che occorre prevedere l'entrata in vigore delle relative modalità di applicazione con la massima tempestività;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta in provenienza dai paesi terzi o, a seconda dei casi, dell'aiuto comunitario.

2. Fatto salva un'eventuale revisione del bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i singoli prodotti di cui all'allegato possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è concesso un aiuto di 10 ECU/100 kg per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità.

Articolo 3

1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92.

2. Per i prodotti di cui ai codici NC 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 50, 2008 60, 2008 70, 2008 92 e 2008 99, eccetto quelli figuranti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio (6), il beneficio dell'esonero dal prelievo all'importazione è concesso dietro presentazione del certificato di esonero di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/92.

Articolo 4

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

a) il rilascio dei titoli d'importazione e dei certificati di esonero;

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori interessati.

Articolo 5

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun codice di prodotti di cui all'allegato I, pubblicata dall'autorità competente;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU/100 kg.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Se i titoli e i certificati sono rilasciati per quantittivi inferiori a quelli richiesti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/92, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda entro tre giorni lavorativi dalla data di rilascio; in tal caso, la cauzione relativa al titolo o al certificato viene svincolata.

Articolo 6

La validità dei titoli e dei certificati scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 7

Gli aiuti di cui all'articolo 2 sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti.

Per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto si applica il tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese in cui viene presentata la domanda di certificato di aiuto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. (5) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25. (6) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per il periodo 1o luglio 1992-30 giugno 1993

(t)

Codice NC Designazione delle merci Quantità 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove 2008 20 ananassi 300 2008 30 agrumi 40 2008 40 pere 80 2008 60 ciliegie 60 2008 70 pesche 120 altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice 2008 19 2008 92 miscugli 50 2008 99 diversi dai cuori di palma e miscugli 30

Totale 680