31992R2989

Regolamento (CEE) n. 2989/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 16/10/1992 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0111


REGOLAMENTO (CEE) N. 2989/92 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1992 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che è necessario stabilire per il settore delle carni suine, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il numero di suini riproduttori di razza pura originari della Comunità che, per periodo annuo di applicazione, beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in suini riproduttori di razza pura originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dei dipartimenti francesi d'oltremare e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 (5); che occorre adottare le modalità complementari, rispondenti alla prassi commerciale specifica del settore delle carni suine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuto nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, debbono essere stabiliti i termini per la presentazione delle domande di certificati e per il rilascio dei medesimi;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 131/92, si applica l'importo dell'aiuto vigente il giorno della presentazione della domanda del certificato di aiuto; che è opportuno disporre pertanto che il tasso di conversione da applicare per il versamento dell'aiuto e per la costituzione della cauzione relativa al certificato sia costituito dal tasso di conversione agricolo vigente il giorno di presentazione della domanda di certificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono fissati l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91, per la fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92.

Articolo 3

La Francia designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del « certificato di aiuto » di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92;

b) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

a) riguardano un quantitativo di animali non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato dalla Francia prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 40 ECU/capo.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 5

La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 6

L'aiuto di cui all'articolo 1 viene erogato per i quantitativi effettivamente forniti.

Per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto e della cauzione relativa al certificato si applica il tasso di conversione agricolo vigente il giorno di presentazione della domanda per il certificato d'aiuto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13. (5) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

ALLEGATO

Fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per anno solare

Codice NC Designazione delle merci Numero di animali da fornire Aiuto (in ECU/capo) 0103 10 00 Riproduttori di razza pura della specie suina (1): - animali maschi 80 440 - animali femmine 450 380

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.