Regolamento (CEE) n. 2950/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2922 41 00 originari della Corea del Sud e dell' Indonesia beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 13/10/1992 pag. 0010 - 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 2950/92 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2922 41 00 originari della Corea del Sud e dell'Indonesia beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1992 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti del codice NC 2922 41 00 originari della Corea del Sud e dell'Indonesia il massimale individuale è fissato a 695 000 ecu; che in data 5 maggio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Corea del Sud e dell'Indonesia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud e dell'Indonesia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 16 ottobre 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud e dell'Indonesia: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0250 2922 41 00 Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).