31992R2907

Regolamento (CEE) n. 2907/92 della Commissione, del 6 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/88 che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 07/10/1992 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0105


REGOLAMENTO (CEE) N. 2907/92 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/88 che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 861/92 (3) del Consiglio ha disposto il mantenimento del regime dei quantitativi massimi garantiti per il raccolto 1992; che è pertanto opportuno estendere, per il raccolto 1992, le relative modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 2824/88 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3699/91 (5);

considerando che con il regolamento (CEE) n. 860/92 il Consiglio ha modificato la limitazione delle riduzioni dei prezzi e dei premi in caso di superamento del quantitativo massimo garantito; che tale modifica riguarda esclusivamente il raccolto 1992; che ne consegue che ai raccolti 1989-1991 si applica il regolamento (CEE) n. 2824/88 nella versione in vigore prima della presente modifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2824/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« La riduzione non può tuttavia superare il 23 % per il raccolto del 1992. »

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Anteriormente all'accertamento della produzione effettiva di cui all'articolo 1, i prezzi d'intervento e i premi possono essere pagati, per il raccolto del 1992, nella misura massima del 77 % degli importi fissati per il rispettivo raccolto. Tuttavia, a scelta dello Stato membro interessato, i prezzi e i premi possono essere pagati integralmente purché venga costituita una cauzione pari al 23 % per il raccolto del 1992. »

3) All'articolo 4 il testo dei primi due trattini è sostituito dal seguente:

« - nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), la cauzione viene maggiorata del 23 % o l'anticipo viene ridotto del 23 % per il raccolto del 1992;

- nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), viene costituita una cauzione pari al 23 % dell'importo del premio per il raccolto del 1992 o l'anticipo viene diminuito del 23 % per lo stesso raccolto; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal raccolto del 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 2. (4) GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9. (5) GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 31.