Regolamento (CEE) n. 2848/92 del Consiglio, del 28 settembre 1992, che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di condensatori elettrolitici all' alluminio originari del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 01/10/1992 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CEE) N. 2848/92 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 1992 che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1451/92 (2) della Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone; considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato, agli esportatori notoriamente interessati, la propria intenzione di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi; considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone istituito con il regolamento (CEE) n. 1451/92 è prorogata per una periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente N. LAMONT (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 22.