31992R2795

Regolamento (CEE) n. 2795/92 del Consiglio, del 21 settembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall' Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 26/09/1992 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 2795/92 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi, destinati al consumo umano diretto, non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera il 15 % vol;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati (2), è stata prevista una deroga a tale principio per alcuni vini ungheresi, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che tale deroga scade il 31 agosto 1992; che, nella prospettiva della conclusione di un accordo tra la Comunità e l'Ungheria relativo al settore vitivinicolo, si ravvisa l'opportunità di prorogare di un anno la scadenza della deroga in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3677/89, la data del 31 agosto 1992 è sostituita dal 31 agosto 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1576/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27). (2) GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2201/91 (GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 3).