Regolamento (CEE) n. 2794/92 del Consiglio, del 21 settembre 1992, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 26/09/1992 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 2794/92 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1992 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, in base alle nuove statistiche disponibili, i cinque nuovi Laender della Germania riunificata presentano caratteristiche corrispondenti, per quanto riguarda il settore dell'acquicoltura, a quelle delle regioni meno sviluppate della Comunità, per le quali il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (4), prevede un tasso più elevato di contributo comunitario; considerando che Ceuta e Melilla sono regioni che possono beneficiare dei tassi massimi di aiuto previsti per l'acquicoltura; considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 prevede già, per il Meclenburgo-Pomerania occidentale e per Ceuta e Melilla, l'applicazione del tasso di contributo comunitario più favorevole nelle azioni di ristrutturazione, rinnovamento e ammodernamento della flotta da pesca; considerando che occorre pertanto includere le regioni in questione nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) GU n. C 127 del 19. 5. 1992, pag. 10. (2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992. (3) Parere reso l'1 / 2 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1). ALLEGATO « ALLEGATO III CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUICOLTURA E LA SISTEMAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA I. Acquicoltura Regioni Contributo comunitario Partecipazione finanziaria degli Stati membri 1. Grecia, Andalusia, Canarie, Ceuta e Melilla, Castiglia-León, Castiglia-La Mancha, Estremadura, Galizia, Scozia occidentale (1), « arrondissements » di Quimper e di Lorient, Irlanda, Irlanda del Nord, Mezzogiorno, Portogallo, dipartimenti francesi d'oltremare, Veneto, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt, Turingia e Sassonia 40 % fra 10 e 30 % 2. Altre regioni 25 % fra 10 e 25 % (1) Per « Scozia occidentale » si intendono le seguenti regioni: contea di Dumfries and Galloway, isole Western, Orkney e Shetland, nonché i distretti di Caithness, Sutherland, Ross and Cromarty, Skye and Lochalsh, Lochaber, Argyll and Bute, Cunninghame, Kyle and Carrick. II. Zone marine protette Contributo comunitario: 50 %. Partecipazione dello Stato membro: fra 10 e 35 %. »