REGOLAMENTO (CEE) N. 2354/92 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 75 (numero d' ordine 40.0750) originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 12/08/1992 pag. 0010 - 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 2354/92 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 1992 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 75 (numero d'ordine 40.0750) originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12, considerando che in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1992, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i prodotti della categoria 75 (numero d'ordine 40.0750), originari della Tailandia, il massimale è fissato a 10 000 pezzi; che in data 26 marzo 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 15 agosto 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Tailandia: Numero d'ordine Categoria (Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0750 75 (1 000 pezzi) 6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00 Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1992. Per la Commissione Jean DONDELINGER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).