REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all' articolo 7 -
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 06/08/1992 pag. 0019 - 0021
REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'articolo 7 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il produttore interessato ha l'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie della sua azienda; che occorre stabilire le corrispondenti modalità d'applicazione; considerando che, affinché il ritiro di seminativi dalla produzione contribuisca ad un migliore equilibrio dei mercati, occorre stabilire modalità d'applicazione atte a garantire la necessaria efficacia e a mantenere la coerenza con l'intero regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che a tal fine, pur non escludendo definitivamente dal regime altre superfici non comprese tra quelle contemplate nell'articolo 9 del regolamento suddetto, occorre disporre che le superfici prese in considerazione nel quadro del ritiro dei seminativi siano comparabili con quelle considerate per calcolare la superficie di base regionale; che l'efficacia del regime può essere rafforzata disponendo inoltre che il ritiro dei seminativi sia effettuato su superfici minime non frazionate e che la sua durata si estenda su un periodo corrispondente al ciclo vegetativo dei seminativi contemplati nel regolamento (CEE) n. 1765/92; che è altresì opportuno prevedere le disposizioni relative alla manutenzione e all'uso delle superfici messe a riposo e quelle relative alla rotazione; considerando che l'efficacia del regime presuppone inoltre che siano evitati i rischi di sviamento; che, fatte salve situazioni particolari che gli Stati membri valuteranno caso per caso, tali rischi possono essere evitati limitando la messa a riposo da parte di una stessa persona alle superfici da essa coltivate nei due anni precedenti; considerando che è opportuno, d'altro canto, disporre che il ritiro dei seminativi dalla produzione venga realizzato rispettando l'ambiente; che a tale riguardo spetta agli Stati membri emanare le disposizioni e le sanzioni opportune; considerando che le superfici messe a riposo dovranno formare oggetto di una dichiarazione; che per consentire la messa a riposo di appezzamenti interi e per tener conto di un margine di errore nelle dichiarazioni è necessario ammettere una certa tolleranza; che è d'uopo determinare i limiti di detta tolleranza, evitando al tempo stesso le conseguenze negative che essa potrebbe avere sul bilancio comunitario per quanto riguarda la superficie massima per la quale possono essere corrisposti pagamenti compensativi; considerando che le modalità previste dal presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni da emanare successivamente in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, terzo e quarto periodo del regolamento (CEE) n. 1765/92; considerando che il comitato congiunto di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 per il ritiro di seminativi dalla produzione fondato sulla rotazione. Articolo 2 Fermo restando l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ritiro dei seminativi dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto. Tuttavia, le superficie che l'anno precedente erano state ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 1703/91 (2) e 2328/91 (3) del Consiglio sono assimilate alle superfici effettivamente coltivate. TITOLO I Condizioni relative ai seminativi ritirati dalla produzione Articolo 3 1. I seminativi ritirati dalla produzione a norma del presente regolamento devono avere una superficie non frazionata di almeno 0,3 ha ed una larghezza di almeno 20 m. Superfici inferiori possono essere prese in considerazione soltanto se corrispondenti ad appezzamenti interi provvisti di limiti permanenti quali muri, siepi e corsi d'acqua. 2. Le superfici ritirate dalla produzione devono venir mantenute in buone condizioni agronomiche. Non possono essere utilizzate per produzioni agricole non contemplate nell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, né venir destinate ad un uso lucrativo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi. 3. Gli Stati membri applicano le misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, in modo da garantire la tutela dell'ambiente. Tali misure possono anche riguardare un'eventuale copertura vegetale. In caso di inosservanza di dette misure, gli Stati membri decidono sanzioni adeguate e proporzionali alla gravità delle conseguenze per l'ambiente. Le sanzioni possono prevedere in particolare una riduzione, o se del caso la soppressione, dei benefici previsti dal regime di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai provvedimenti presi in applicazione della presente disposizione. 4. Per venir prese in considerazione ai fini del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione devono: - essere state coltivate dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda, salvo casi particolari debitamente giustificati in base a criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro interessato, ad esempio quelli connessi all'ordinamento colturale, ad un nuovo insediamento o all'ampliamento dell'azienda per causa di successione; - restare a riposo per un periodo minimo di 7 mesi, che inizi, a scelta dello Stato membro, non prima del 15 dicembre e si concluda non dopo il 15 agosto. 5. Un appezzamento ritirato in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 non può venir utilizzato per lo stesso fine nel corso dei cinque anni successivi. TITOLO II Dichiarazione e regime di controllo Articolo 4 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i produttori interessati devono presentare alle autorità competenti una dichiarazione di ritiro dalla produzione. Tale dichiarazione definisce la superficie massima per la quale possono venir corrisposti i rispettivi pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi. 2. Ogni produttore presenta una sola dichiarazione di ritiro dalla produzione, nella quale indica eventualmente la ripartizione per regione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Ad una dichiarazione di superficie ritirata dalla produzione in una data regione deve far riscontro una domanda di pagamento compensativo per il numero corrispondente di ettari coltivati nella medesima regione. Eventuali deroghe al disposto del secondo comma sono decise in base a criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro. 3. Il termine di presentazione nonché il contenuto della dichiarazione, le modalità di controllo nonché le sanzioni da applicare nel caso di dichiarazioni false saranno definiti successivamente. Articolo 5 1. Se il ritiro dalla produzione supera la percentuale prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, la compensazione di cui al paragrafo 5 di detto articolo si applica entro i limiti delle superfici corrispondenti a tale percentuale, con una maggiorazione del 10 % o di 1 ha al massimo. Il primo comma lascia impregiudicata l'estensione della superficie massima per la quale possono venir corrisposti pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi. 2. Se il ritiro dalla produzione è inferiore del 10 % alla superficie corrispondente alla percentuale prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, o di 1 ha al massimo, la compensazione di cui al paragrafo 5 di detto articolo è applicata con riguardo al ritiro effettivo. In tal caso la superficie massima per la quale possono venir corrisposti pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi è calcolata in funzione del ritiro realmente effettuato e tenendo proporzionalmente conto delle diverse colture. TITOLO III Disposizioni generali Articolo 6 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.