Regolamento (CEE) n. 2255/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento di bovini vivi per Madera
Gazzetta ufficiale n. L 219 del 04/08/1992 pag. 0037 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0093
REGOLAMENTO (CEE) N. 2255/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 recante modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento di bovini vivi per Madera LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10, considerando che, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire, nel settore delle carni bovine e per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il numero di bovini maschi che possono beneficiare dell'esonero dai dazi all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità; considerando che occorre fissare gli importi dell'aiuto suddetto per l'approvvigionamento di Madera in bovini maschi, affinché le forniture intracomunitarie possano essere effettuate in condizioni di approvvigionamento equivalenti a quelle provenienti dal mercato mondiale; considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (2); che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore delle carni bovine per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori; considerando che, per poter beneficiare del regime in oggetto, gli animali devono essere ingrassati e consumati a Madera; che, per garantire il rispetto di queste condizioni, occorre prevedere cauzioni e controlli adeguati; considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1600/92, nell'allegato I è fissato il numero di bovini vivi maschi, destinati all'ingrasso e al consumo a Madera, che possono beneficiare dell'esonero dai dazi doganali e dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario. Articolo 2 1. Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato: a) alla dichiarazione scritta, resa dall'importatore all'atto dell'importazione, che i bovini sono destinati ad essere ingrassati a Madera per un periodo di 60 giorni decorrente dal giorno d'immissione in libera pratica e ad esservi successivamente consumati; b) alla costituzione, da parte dell'importatore, di una cauzione di importo pari al totale del dazio doganale e del prelievo applicabili il giorno dell'importazione; c) all'impegno, assunto per iscritto dall'importatore al momento dell'importazione, di indicare alle autorità portoghesi competenti, entro un mese dal giorno dell'importazione, l'azienda o le aziende in cui i bovini saranno ingrassati. 2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dal Portogallo. 3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto se entro 12 mesi viene addotta la prova alle autorità portoghesi che il bovino: a) è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera c), b) non è stato macellato prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), o c) è stato macellato prima della fine di tale periodo per motivi di ordine sanitario ovvero è morto per malattia o infortunio. La cauzione è svincolata immediatamente dopo la produzione di tale prova. Tuttavia, - se il termine di 12 mesi non è stato rispettato, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 %; - se il termine di 12 mesi è superato di oltre 6 mesi, l'intera cauzione viene incamerata. Gli importi non svincolati sono incamerati a titolo di dazio doganale e di prelievo, rispettivamente. 4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per momento o giorno dell'importazione si considera il giorno in cui è accettata la dichiarazione d'immissione in libera pratica. Articolo 3 1. Il beneficio dell'aiuto comunitario è subordinato: a) alla dichiarazione scritta, resa dall'importatore al momento dell'arrivo a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di 60 giorni dal giorno del loro arrivo e ad esservi consumati; b) all'impegno, assunto per iscritto dal richiedente al momento dell'arrivo dei bovini, di indicare alle autorità portoghesi competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo dei bovini, l'azienda o le aziende in cui verranno ingrassati. 2. Salvo caso di forza maggiore, l'aiuto è versato soltanto se la domanda di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92 è corredata della prova che il bovino: a) è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b), b) non è stato macellato prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), o c) è stato macellato prima della fine di tale periodo per motivi di ordine sanitario ovvero è morto per malattia o infortunio. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1696/92. 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per momento o giorno dell'arrivo si considera il giorno dell'arrivo effettivo a Madera. Articolo 4 1. Ogni animale importato o consegnato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante: - un marchio indelebile, ovvero - una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata, applicata su almeno un orecchio dell'animale. 2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare eventualmente la data di detta immissione o dell'arrivo e l'identità dell'importatore o del richiedente dell'aiuto. Articolo 5 Nell'allegato II sono fissati gli importi dell'aiuto comunitario. Articolo 6 1. Il Portogallo designa l'autorità competente per: a) il rilascio dei titoli d'importazione; b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92; c) il pagamento dell'aiuto agli operatori. 2. Il Portogallo adotta le misure opportune per controllare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1. Articolo 7 Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92. Articolo 8 1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se: a) non superano la quantità massima disponibile, pubblicata dal Portogallo; b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 30 ecu per animale. 2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese. Articolo 9 1. La validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio. 2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio. Articolo 10 Gli aiuti di cui all'articolo 5 sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti. Articolo 11 Gli importi degli aiuti di cui all'articolo 5 vengono modificati qualora lo esiga la situazione del mercato. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. ALLEGATO I Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per Madera, per il periodo 1o luglio 1992-30 giugno 1993 Codice NC Designazione delle merci Numero di animali ex 0102 90 Animali da ingrasso della specie bovina 3 000 ALLEGATO II Importi dell'aiuto erogabile per gli animali di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità (ECU/animale) Codice NC Aiuto ex 0102 90 10 150 0102 90 35 200 0102 90 37 200