31992R2232

Regolamento (CEE) n. 2232/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2353/89 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell' aiuto a favore di taluni legumi da granella

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 01/08/1992 pag. 0099 - 0099


REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/92 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2353/89 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1753/92 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1753/92 ha prorogato fino alla campagna 1992/1993 l'applicazione della misura specifica a favore di taluni legumi da granella;

considerando che è opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 2353/89 della Commissione (3) a tale proroga per dare ai produttori la possibilità di presentare la domanda di aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2353/89 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

L'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 762/89 è concesso, secondo le modalità definite dal presente regolamento, durante le campagne di commercializzazione 1989/1990 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993. »

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2353/89 il termine « 1989/1990 » è sustituito da « 1992/1993 » e la data del « 14 agosto 1989 » è sostituita dal « 7 agosto 1992 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 22. (3) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 56.