Regolamento (CEE) n. 2180/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d' uva nel corso della campagna 1991/1992
Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0082 - 0083
REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1991/1992 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1380/92 (6), considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/91 (8), occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati; considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2056/91 (10), la quota dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %; considerando che, a norma dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2209/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1991/1992 (11), è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1991/1992; considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo previsto per le campagne promozionali 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 permette il finanziamento di uno studio sull'efficacia dell'azione di circa 200 000 ecu; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1991/1992 è stimato a 6 000 000 di ecu; considerando che l'importo previsto non permette di avviare azioni efficaci in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno proseguire le azioni promozionali negli Stati membri in cui esse sono state avviate nel corso delle campagne precedenti; considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna 1991/1992 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, in Spagna e nei Paesi Bassi. L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a: - 1 820 000 ecu nella Repubblica federale di Germania, - 1 470 000 ecu in Francia, - 1 160 000 ecu in Italia, - 1 220 000 ecu in Spagna, - 330 000 ecu nei Paesi Bassi. 2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data della loro intera realizzazione. 3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi di conversione agricola in vigore nel settore vinicolo alla data del 1o settembre 1992. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (6) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 15. (7) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22. (8) GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 14. (9) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25. (10) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 30. (11) GU n. L 203 del 25. 7. 1991, pag. 31.