Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi
Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0003 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendie IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la foresta svolge una funzione essenziale per il mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; considerando che la foresta contribuisce, pertanto, a proteggere e a sviluppare l'agricoltura e l'ambiente rurale, le cui condizioni d'esistenza possono essere ampiamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti; considerando che queste funzioni della foresta, soprattutto nelle regioni meridionali della Comunità sono minacciate da incendi che devastano ogni anno ampie superfici forestali; considerando che la protezione delle foreste contro gli incendi assume un'importanza e un'urgenza particolari per la Comunità, la quale deve pertanto accrescere il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare detta protezione; considerando che per ridurre il numero e l'entità delle cause d'incendio e delle superfici colpite, il contributo comunitario deve essere imperniato sulla necessità di combattare tali cause e di prevedere misure di prevenzione contro gli incendi e misure di sorveglianza delle foreste; considerando che tale contributo comunitario deve concentrarsi in maniera prioritaria nelle zone minacciate da rischi permanenti o ciclici di incendio; che è quindi necessario classificare il territorio della Comunità secondo il grado di rischio di incendio di foresta, modulando il contributo comunitario in funzione dell'entità del rischio; considerando che, soprattutto nelle zone ad alto rischio d'incendio, la Comunità deve contribuire alla realizzazione di piani integrati di protezione delle foreste contro gli incendi i quali prevedano l'eliminazione delle cause, l'instaurazione dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza ed il miglioramento dei sistemi esistenti; considerando che una banca di dati a livello degli Stati membri e della Comunità può costituire uno strumento importante per migliorare il sistema di protezione delle foreste contro gli incendi; considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni previste, occorre instaurare fra gli Stati membri e la Commissione una stretta cooperazione; che detta cooperazione può essere garantita dal comitato permanente forestale; considerando che occorre prevedere, ai fini del presente regolamento, un programma di una durata di 5 anni; considerando che un importo di 70 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale; che per l'anno 1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 12 milioni di ecu; considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'esercizio finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Al fine di accrescere la protezione delle foreste e in particolare di intensificare gli sforzi compiuti per il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi forestali e la tutela delle varie funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, è istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi, in appresso denominata « azione ». 2. L'azione ha per obiettivo: - la riduzione del numero di cause di incendio di foresta, - la riduzione delle superfici colpite. 3. L'azione comprende le misure seguenti: a) l'individuazione delle cause d'incendio di foresta e la determinazione dei mezzi per combatterle, in particolare: - studi sull'individuazione delle cause d'incendio e sulla loro origine; - studi su proposte di azioni intese a ridurre le cause d'incendio e la loro origine; - campagne d'informazione e di sensibilizzazione; b) la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, in particolare la creazione di infrastrutture di protezione, quali sentieri forestali, piste, punti d'acqua, laniere, decespugliamenti e fasce tagliafuoco, l'avvio di operazioni di mantenimento delle laniere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco, nonché operazioni di silvicoltura preventive effettuate nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi; c) la creazione o il miglioramento di sistemi di sorveglianza delle foreste, anche sistemi dissuasivi, in particolare l'installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili e l'acquisto di materiali di comunicazione; d) le misure connesse, in particolare: - la formazione di personale altamente specializzato; - la realizzazione di studi analitici e di progetti pilota e dimostrativi riguardanti nuovi metodi, tecniche e tecnologie ed intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione. Articolo 2 1. Gli Stati membri classificano il proprio territorio secondo il grado di rischio di incendio di foresta. Ciascuna zona classificata deve, generalmente, corrispondere a una zona amministrativa di livello minimo NUTS III. 2. Si possono classificare come zone ad alto rischio solo le zone in cui il rischio permanente o ciclico di incendio di foresta minaccia gravemente l'equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni o contribuisce all'accelerazione dei processi di desertificazione delle superfici rurali. Possono essere classificate zone ad alto rischio solo quelle situate - in Portogallo, - in Spagna, - in Francia: nelle regioni Aquitaine, Midi-Pyrénées, Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur e nei dipartimenti dell'Ardèche e della Drôme, - in Italia: nel Mezzogiorno, nelle regioni Lazio, Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Emilia Romagna e nelle province di Cuneo e Alessandria (Piemonte) e Pavia (Lombardia), nonché nelle zone boschive di montagna del nord del paese, - in Grecia. Su richiesta giustificata di uno Stato membro, possono essere considerate zone ad alto rischio quelle situate in regioni della Comunità diverse da quelle elencate al comma precedente. 3. Si possono classificare come zone a medio rischio le zone in cui il rischio di incendio di foresta, pur non essendo permanente o ciclico, può minacciare in misura rilevante gli ecosistemi forestali. 4. Sono considerate zone a basso rischio le altre zone comunitarie. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle zone classificate per grado di rischio al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione decide l'approvazione degli elenchi secondo la procedura prevista all'articolo 9. Articolo 3 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione piani di protezione delle foreste contro gli incendi nelle regioni classificate ad alto o medio rischio e forniscono inoltre indicazioni sulle misure di protezione delle foreste contro gli incendi già realizzate con un contributo finanziario della Comunità e sulla valutazione dell'efficacia relativa dei vari tipi di misure. 2. Per quanto riguarda le zone classificate ad alto rischio, i piani comprendono: a) un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti, nonché i mezzi di lotta disponibili, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la protezione delle foreste contro gli incendi; b) un bilancio degli incendi degli ultimi cinque anni, con la descrizione e l'analisi delle principali cause accertate; c) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per quanto riguarda: - l'eliminazione o la riduzione delle principali cause d'incendio, - il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza, - il miglioramento dei sistemi di lotta; d) la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi; e) l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento. 3. Per quanto riguarda le zone classificate a medio rischio, i piani comprendono almeno: a) un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la protezione contro gli incendi; b) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per quanto riguarda: - l'eliminazione o la diminuzione delle principali cause d'incendio, - il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza; c) la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi; d) l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento. 4. Dopo aver consultato il comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE (4), la Commissione formula un parere sui piani di protezione delle foreste contro gli incendi entro tre mesi dalla loro comunicazione. 5. A decorrere dal 1o gennaio 1993, il finanziamento, a titolo delle azioni comunitarie, delle misure forestali in zone classificate ad alto o medio rischio è subordinato alla condizione che siano stati adottati piani di protezione delle foreste contro gli incendi e che le misure siano realizzate in conformità di tali piani. Articolo 4 1. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono alla Commissione i loro progetti o programmi intesi ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi. 2. I progetti e i programmi possono riguardare: - per le zone classificate ad alto rischio, le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d); - per le zone classificate a medio rischio, le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e d), nonché campagne d'informazione e di sensibilizzazione. 3. A decorrere dal 1o novembre 1992, potranno essere presentati soltanto progetti o programmi che si inquadrano in piani di cui all'articolo 3 e su cui la Commissione ha espresso parere favorevole. A decorrere dal 1o novembre 1992 sarà data la priorità ai programmi. 4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9. 5. I programmi riguardanti più obiettivi conterranno informazioni sulla ripartizione dei costi da attribuire alle diverse misure di protezione prospettate. Articolo 5 1. La Commissione provvede al coordinamento e alla sorveglianza dell'azione concernente la protezione delle foreste contro gli incendi che è oggetto del presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di istituti di ricerca e di consulenti scientifici o tecnici. 2. Il coordinamento e la sorveglianza dell'azione prevedono inoltre un contributo della Comunità inteso ad aiutare gli Stati membri ad elaborere un sistema d'informazione sugli incendi di foresta, al fine di: - favorire gli scambi di informazioni sugli incendi di foresta; - valutare in modo continuo l'incidenza delle azioni avviate dagli Stati membri e dalla Commissione nel settore della protezione delle foreste contro gli incendi; - valutare i periodi, i gradi e le cause di rischio; - elaborare strategie per la protezione delle foreste contro gli incendi, in particolare eliminando o riducendo le cause. 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9. Esse riguardano, in particolare, la natura, la comparabilità e la raccolta delle informazioni, nonché le condizioni di accesso alle informazioni raccolte. 4. Gli Stati membri possono limitare la raccolta delle informazioni alle zone classificate ad alto a medio rischio. 5. Per l'elaborazione dei sistemi d'informazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può finanziare progetti pilota concernenti innanzitutto la realizzabilità dei vari obiettivi del sistema. I progetti sono elaborati di concerto con le competenti autorità degli Stati membri. Articolo 6 1. La Commissione decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti e programmi definiti all'articolo 4, presentati dagli Stati membri. La concessione del contributo finanziario è decisa previa consultazione del comitato forestale permanente. 2. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d), è fissato come segue: - 50 % al massimo delle spese approvate dalla Commissione, relative alle zone classificate ad alto rischio; - 30 % al massimo delle spese approvate dalla Commissione, relative alle zone classificate a medio rischio. 3. Le spese per il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono a carico della Comunità. Tuttavia, la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese degli Stati membri per l'elaborazione del sistema d'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissata come segue: - 50 % al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate ad alto rischio; - 30 % al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate a medio rischio; - 15 % al massimo per le operazioni concernenti le altre zone. 4. Sono esclusi dal beneficio di un contributo finanziario a norma del presente regolamento i progetti e i programmi di protezione delle foreste contro gli incendi che già beneficiano di un contributo a norma di un altro strumento finanziario comunitario. Articolo 7 Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi abilitati ad eseguire le misure adottate in virtù del presente regolamento nonché i servizi e gli organismi cui la Commissione rimborserà gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità. Articolo 8 Gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per: - accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dalla Comunità; - prevenire le irregolarità; - recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini del presente comma e adottano tutte le misure atte a facilitare i controlli che la Commissione ritenesse utile effettuare nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese verifiche in loco. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine. Articolo 9 1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato permanente forestale è convocato dal suo presidente, per iniziativa del medesimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione. Articolo 10 1. L'azione è prevista per la durata di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 1992. 2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari ritenuto necessario per la sua attuazione è di 70 milioni di ecu di cui 12 milioni di ecu per l'anno 1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992. Per l'ulteriore periodo d'applicazione del programma, l'importo dovrà essere conforme al quadro finanziario comunitario in vigore. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5). 3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il presente regolamento è oggetto di un riesame da parte del Consiglio, su proposta della Commissione e in base a una relazione d'attività, completata in particolare dalle informazioni sulla valutazione dell'efficacia delle misure previste all'articolo 5, paragrafo 2, nel settore disciplinato dal presente regolamento. Articolo 11 Il regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (6), resto applicabile ai progetti o ai piani inoltrati prima del 1o gennaio 1992. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992. Per il Consiglio Il Presidente John COPE (1) GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag 7. (2) Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora publicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14. (5) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). (6) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/89 (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 10).