31992R2114

Regolamento (CEE) n. 2114/92 della Commissione, del 27 luglio 1992, relativo a varie forniture di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 28/07/1992 pag. 0019 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 2114/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1992

relativo a varie forniture di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 2 111 t di zucchero;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è stato possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LOTTI A e B

1. Azioni n. (1): 517-520/92 e 552-554/92 (lotto A); 555-593/92 e 1221-1223/91 (lotto B).

2. Programma: 1991 + 1992.

3. Beneficiario (9): Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.

4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

5. Luogo o paese di destinazione: vedi allegato II.

6. Prodotto da mobilitare: zucchero bianco.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.1.

8. Quantitativo globale: 2 111 t.

9. Numero di lotti: 2 (A: 396 t; B: 1 715 t).

10. Condizionamento e marcatura (4) (8) (10): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.2 e V.A.3.

Iscrizioni in portoghese, spagnolo, francese e inglese.

Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.

11. Modo di mobilitazione del prodotto (7): zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).

12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.

13. Porto d'imbarco: -

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

15. Porto di sbarco: -

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10. 9 al 30. 9. 1992.

18. Data limite per la fornitura: -

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 8. 1992, ore 12.

21. A. In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 8. 1992, ore 12;

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 25. 9 al 15. 10. 1992;

c) data limite per la fornitura: -

B. In caso di terza gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 9. 1992, ore 12;

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 10. 10 al 30. 10. 1992;

c) data limite per la fornitura: -

22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend

Bâtiment Loi 120, bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 9. 7. 1992, fissata dal regolamento (CEE) n. 1872/92 della Commissione (GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 11).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131 (debitamente autentificato per il Sudan e per l'Egitto).

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti autentificati per il Sudan e per l'Egitto seguenti:

- certificato fitosanitario,

- certificato di origine (debitamente autentificato per l'Egitto).

(4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:

- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato;

- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

- 295 01 32,

- 296 10 97,

- 296 01 30,

- 296 20 05,

- 296 33 04.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

(7) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.

(8) Lotto B: L'aggiudicatario deve fornire all'agente al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

(9) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.

(10) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:

M. de Keyzer and Schuetz BV

Postbus 1438

Blaak 16 - NL-3000 BK Rotterdam

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

>SPAZIO PER TABELLA>