31992R2077

Regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0080 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0224
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0224


REGOLAMENTO (CEE) N. 2077/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le prospettive a medio e lungo termine dei mercati agricoli sia comunitari che mondiali rendono necessario l'adattamento di alcuni strumenti della politica agricola comune, al fine di ristabilire l'equilibrio dei mercati; che tale adattamento, rendendo, in particolare, più flessibili gli strumenti istituzionali di sostegno dei mercati, impone una modifica del comportamento economico degli operatori interessati, al fine di una migliore percezione delle realtà dei mercati;

considerando che le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali interessate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore del tabacco, possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; che talune delle loro attività possono contribuire a creare un migliore equilibrio del mercato e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è opportuno definire le azioni in cui si può concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali;

considerando che in tale prospettiva è opportuno concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che, a livello regionale, interregionale o comunitario, comprovino una sicura rappresentatività e svolgono azioni positive rispondenti ai suddetti obiettivi; che detto riconoscimento deve emanare dagli Stati membri o dalla Commissione in funzione della sfera d'attività dell'organizzazione interprofessionale;

considerando che, per rafforzare talune azioni delle organizzazioni interprofessionali che presentano un particolare interesse sotto il profilo dell'attuale regolamentazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, è opportuno prevedere la possibilità di estendere, a determinate condizioni, all'insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti di una o più regioni le regole adottate per i propri membri dalle organizzazioni interprofessionali; che è inoltre opportuno porre a carico dei non aderenti tutti o parte dei contributi per la copertura delle spese non amministrative sostenute per l'esecuzione di dette azioni; che detta possibilità deve concretizzarsi nel quadro di una procedura che garantisca i diritti degli ambienti socioeconomici interessati e tuteli in particolare gli interessi dei consumatori;

considerando che altre azioni svolte dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l'insieme degli operatori delle categorie professionali interessate, quantunque non aderiscano all'organizzazione; che in tal caso è giustificato porre a carico dei non aderenti i contributi per la copertura delle spese diverse da quelle amministrative, che risultano direttamente dall'esecuzione delle azioni in oggetto;

considerando che, ai fini della corretta applicazione di questa disciplina, è opportuno organizzare una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, affidando inoltre a quest'ultima un potere permanente di controllo, in particolare sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che svolgono la loro attività a livello regionale o interregionale e sugli accordi e pratiche concordate adottati da tali organizzazioni;

considerando che è opportuno prevedere, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione, all'inizio di ogni anno, dell'elenco delle organizzazioni riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato durante lo stesso periodo, nonché delle regole la cui efficacia è stata estesa indicando inoltre il relativo campo d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento e l'esercizio dell'attività delle organizzazioni interprofessionali che operano nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del tabacco.

Articolo 2

Sono riconosciute ai sensi del presente regolamento le organizzazioni interprofessionali:

1) che raggruppano i rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione ed al commercio del tabacco;

2) che sono state costituite per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che le compongono e

3) che svolgono, a livello di una o più regioni della Comunità o di tutta la Comunità, alcune delle attività seguenti, tenendo conto eventualmente degli interessi dei consumatori:

a) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato del tabacco in foglia o del tabacco in colli;

b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

c) migliorare la conoscenza e la trasparenza del mercato;

d) accrescere la valorizzazione del prodotto, in particolare mediante azioni di marketing e la ricerca di nuove utilizzazioni che non compromettano la salute pubblica;

e) orientare il settore verso prodotti più adatti ai fabbisogni del mercato e alle esigenze della salute pubblica;

f) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e a garantire la qualità del prodotto e la tutela del suolo;

g) sviluppare metodi e strumenti per migliorare la qualità del prodotto nella fase della produzione e della trasformazione;

h) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riconoscono, su domanda, le organizzazioni interprofessionali stabilite sul proprio territorio e che:

a) esercitano la loro attività a livello regionale o interregionale nell'ambito di detto territorio;

b) rappresentano una parte significativa dei produttori e/o degli operatori commerciali in rapporto alla sfera d'attività e alle categorie professionali interessate; l'organizzazione interprofessionale che abbia una sfera d'attività interregionale deve dimostrare di possedere una rappresentatività minima in ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle regioni in cui è presente;

c) svolgono varie attività fra quelle menzionate all'articolo 2, punto 3);

d) non si occupano, come tali, della produzione, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti contemplati dall'organizzazione dei mercati di cui all'articolo 1.

2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, unitamente a tutte le informazioni utili relative ai settori di attività economiche che esse raggruppano, alla loro rappresentatività e alle azioni svolte, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro 60 giorni dalla notificazione.

3. Gli Stati membri revocano il riconoscimento:

a) se i requisiti previsti dal presente regolamento sono venuti meno;

b) se l'organizzazione interprofessionale contravviene a uno dei divieti enunciati all'articolo 7, paragrafo 3, senza pregiudizio dei procedimenti penali di diritto nazionale;

c) se l'organizzazione interprofessionale viola l'obbligo di notificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le decisioni di revoca del riconoscimento.

Articolo 4

1. La Commissione riconosce, su domanda, le organizzazioni interprofessionali che:

a) esercitano le loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria;

b) sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro o secondo il diritto comunitario;

c) possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

2. La Commissione comunica le domande di riconoscimento agli Stati membri sul cui territorio è stabilita l'organizzazione interprofessionale e nei quali questa esercita le sue attività. I suddetti Stati membri possono presentare le loro osservazioni entro due mesi a decorrere dall'invio di detta comunicazione.

La Commissione decide sul riconoscimento entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni utili.

3. La Commissione revoca il riconoscimento alle organizzazioni di cui al paragrafo 1 nei casi elencati all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie «C», l'elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, con l' indicazione del settore economico o della zona d'attività, nonché delle attività esercitate ai sensi dell'articolo 2. Vengono altresì pubblicate le revoche di riconoscimento.

Articolo 6

Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali ha gli effetti di un'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 2, punto 3), alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26 (4), l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, punto 3).

2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- che gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione; e

- che quest'ultima, entro tre mesi dalla comunicazione di tutti gli elementi di valutazione necessari, non abbia dichiarato tali accordi o pratiche concordate incompatibili con la normativa comunitaria.

Tali accordi e pratiche concordate non possono essere attuati fino alla scadenza di detto termine.

3. Sono dichiarati in ogni caso contrari alla regolamentazione comunitaria gli accordi e le pratiche concordate che:

- possono causare una qualsivoglia compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;

- possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato;

- possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) perseguiti dall'azione interprofessionale;

- prevedono la fissazione di prezzi o di quote, senza pregiudizio di misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della regolamentazione comunitaria;

- possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

4. La Commissione, qualora dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, secondo trattino constati che le condizioni d'applicazione del presente regolamento non sono rispettate, adotta una decisione che dichiara l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato applicabile all'accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.

La decisione non ha effetto prima del giorno della sua notificazione all'organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o abbia abusato dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Le organizzazioni interprofessionali possono chiedere che, nella zona in cui esercitano la loro attività, alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori individuali e delle associazioni dei settori che non aderiscono alle organizzazioni stesse.

Ai fini di detta estensione di efficacia, le organizzazioni devono essere rappresentative di almeno due terzi del settore produttivo e/o commerciale di cui trattasi. Qualora il progetto di estensione dell'efficacia delle loro regole abbia un campo d'applicazione interregionale, le organizzazioni interprofessionali devono dimostrare di possedere una rappresentatività minima, per ciascuna delle categorie raggruppate e in ognuna delle regioni in cui sono presenti.

2. Le regole di cui può chiedersi l'estensione di efficacia devono essere applicate da almeno un anno e vertere su uno dei seguenti oggetti:

a) conoscenza della produzione e del mercato,

b) definizione di qualità minime,

c) impiego di metodi colturali di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente,

d) definizione di norme minime in tema di condizionamento e di imballaggio,

e) uso di sementi certificate e controllo di qualità dei prodotti.

3. L'estensione dell'efficacia delle regole è subordinata all'approvazione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

1. Per quanto riguarda le regole emanate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri, questi provvedono ad informare gli ambienti socioeconomici interessati mediante la pubblicazione degli accordi o delle pratiche concordate che si prevede di rendere efficaci per gli operatori individuali o le associazioni non aderenti di una regione o di un insieme di regioni.

Detta pubblicazione assegna un termine di due mesi agli ambienti interessati per presentare le loro osservazioni.

2. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e prima di prendere una decisione, gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie per i non aderenti, unitamente a tutte la informazioni utili. La notificazione contiene tutte le osservazioni raccolte a seguito della pubblicazione di cui al paragrafo 1, nonché una valutazione della domanda di estensione di efficacia.

3. La Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie «C», delle regole di cui le organizzazioni interprofessionali, da essa riconosciute ai sensi dell'articolo 4, chiedono l'estensione di efficacia. La pubblicazione assegna un termine di due mesi agli Stati membri e agli ambienti socioeconomici interessati per presentare le loro osservazioni.

4. Qualora le regole la cui efficacia si chiede di estendere costituiscano «norme tecniche» ai sensi della direttiva 83/189/CEE (5), la comunicazione delle medesime alla Commissione, secondo l'articolo 8 di tale direttiva, è effettuata contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2.

Salva l'applicazione del paragrafo 5, in presenza delle condizioni per la formulazione di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 9 della suddetta direttiva, la Commissione rifiuta l'approvazione delle regole la cui efficacia si chiede di estendere.

5. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla notificazione da parte degli Stati membri ai sensi del paragrafo 2, ed entro cinque mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della domanda di estensione di efficacia delle regole in caso di applicazione del paragrafo 3.

La Commissione adotta comunque una decisione negativa qualora constati che tale estensione:

- eliminerebbe la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune,

- comprometterebbe la libertà degli scambi o

- pregiudicherebbe gli obiettivi della politica agricola comune o quelli di altre normative comunitarie.

6. Le regole di cui è stata estesa l'efficacia sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. Qualora, in applicazione del presente articolo, determinate regole siano rese obbligatorie per i non aderenti ad un'organizzazione interprofessionale, lo Stato membro interessato o, secondo il caso, la Commissione possono decidere che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti debbano versare all'organizzazione tutti o parte dei contributi imposti agli aderenti, nei limiti in cui non siano destinati a coprire le spese amministrative connesse all'applicazione di queste regole o pratiche concordate.

Articolo 10

1. Qualora una o più azioni di cui al paragrafo 2 svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti di cui trattasi, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento o la Commissione nel caso di riconoscimento in forza dell'articolo 4, può decidere che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti all'organizzazione che beneficiano delle suddette azioni debbano versare all'organizzazione tutti o parte dei contributi imposti agli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione, esclusa qualsiasi spesa amministrativa.

2. Le azioni di cui al presente articolo vertono su uno dei seguenti oggetti:

- la ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare mediante nuovi tipi di impiego, che non compromettono la salute pubblica;

- gli studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;

- la ricerca di metodi colturali che consentano di limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, assicurando la salvaguardia del suolo e dell'ambiente.

3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono adottare in applicazione del paragrafo 1. Queste possono avere effetto solo alla scadenza di un termine di tre mesi dalla notificazione alla Commissione. Entro il medesimo termine la Commissione può chiedere il rigetto parziale o totale del progetto di decisione, qualora appaia infondato l'interesse economico generale fatto valere.

4. Se le azioni eseguite da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in forza dell'articolo 4 sono d'interesse economico generale, la Commissione comunica agli Stati membri interessati il proprio progetto di decisione. Gli Stati membri trasmettono le loro osservazioni entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 11

Ogni provvedimento degli Stati membri o della Commissione avente ad oggetto l'istituzione di un contributo a carico di operatori individuali o di associazioni non aderenti a un'organizzazione interprofessionale viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso può avere effetto solo alla scadenza di un termine di due mesi dalla sua pubblicazione.

Articolo 12

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 (6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 5.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 31.(4) Regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 49 (GU n. 53 dell'1. 7. 1962, pag. 1571/62).(5) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15).(6) Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.