31992R2074

REGOLAMENTO (CEE) N. 2074/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari -

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0069 - 0069


REGOLAMENTO (CEE) N. 2074/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), ha introdotto in detto settore, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare; che tale regime, istituito per il periodo di nove anni che si concluderà il 31 marzo 1993, è volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari sia le conseguenti eccedenze strutturali; che esso resta necessario in futuro per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato; che è pertanto opportuno prevedere la prosecuzione del regime del prelievo per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1o aprile 1993;

considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri interessati, la Commissione ha proposto al Consiglio di disciplinare in un regolamento autonomo il funzionamento del regime prorogato snellendo e uniformando la pertinente normativa;

considerando che, se la proroga del regime per altri sette anni può essere immediatamente adottata formalmente, si è ritenuto opportuno adottare in un secondo momento, ma anteriormente al 31 dicembre 1992, la semplificazione e codificazione del regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o aprile 1993 è istituito, per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino sui quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.

Articolo 2

Per codificare e semplificare l'attuale normativa, anteriormente al 31 dicembre 1992 il Consiglio, in base alle proposte della Commissione, adotta le disposizioni necessarie, tra cui figurano anche quelle relative al trasferimento dei quantitativi di riferimento in talune situazioni specifiche.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 35.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.