31992R2072

REGOLAMENTO (CEE) N. 2072/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per due periodi annuali dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d' intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano -

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0065 - 0066
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0212
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0212


REGOLAMENTO (CEE) N. 2072/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per due periodi annuali dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la politica seguita dalla Comunità in materia di prezzi sin dall'adesione, e segnatamente l'introduzione del regime degli stabilizzatori agricoli da un lato e la formulazione dei nuovi orientamenti della politica agricola comune dall'altro, non consente di operare il ravvicinamento al prezzo comune dei prezzi del latte scremato in polvere in Portogallo conformemente a quanto disposto dall'articolo 285 dell'atto di adesione; che detto prezzo è stato fissato, per la campagne 1992/1993, a 172,43 ecu/100 kg e che i prezzi portoghesi per il medesimo periodo sono rispettivamente di 210 ecu/100 kg sul continente e 207 ecu/100 kg nelle Azzorre; che, non solo per non aggravare il divario tra i prezzi considerati, bensì soprattutto per ravvicinarli, occorre adattare le pertinenti modalità previste dall'atto di adesione e recepire il principio del riavvicinamento per tappe al prezzo comune dei prezzi del latte scremato in polvere praticati in Portogallo;

considerando che, data l'assoluta necessità di conseguire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda, il Consiglio ha deciso di prorogare il regime del prelievo supplementare introdotto nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riducendo nel contempo i quantitativi globali garantiti stabiliti nell'ambito di detto regime, senza pregiudizio di una revisione alla luce della situazione del mercato; che, tenuto conto della prevedibile diminuzione dei costi della produzione lattiera quale conseguenza della flessione dei prezzi dei cereali e dei concentrati, è opportuno ridurre il prezzo indicativo del latte per migliorare la posizione concorrenziale dei prodotti lattiero-caseari; che il prezzo indicativo del latte deve quindi venir diminuito correlativamente a quello degli altri prodotti agricoli;

considerando che, per il mercato del latte, occorre altresì porsi nell'ottica di un equilibrio a lungo termine tra offerta e domanda tenendo conto anche degli scambi esterni e fissare conseguentemente il prezzo del latte in una prospettiva pluriennale, ferma restando la facoltà di operare in seguito gli adeguamenti resi necessari dall'evoluzione del mercato stesso;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale; che la posizione concorrenziale del burro induce a ridurre soltanto il prezzo d'intervento di questo prodotto mentre il prezzo d'intervento del latte scremato in polvere rimane invariato;

considerando che è opportuno che il divario tra il prezzo del latte scremato in polvere in Portogallo e il corrispondente prezzo comune venga eliminato in tre tappe, corrispondenti a ciascuna delle campagne considerate nell'ambito della fissazione pluriennale del prezzo indicativo del latte; che è stato possibile constatare che i prezzi di mercato del latte scremato in polvere praticati in Portogallo registrano un livello tale che il ravvicinamento così effettuato non potrà avere conseguenze negative per tale prodotto;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il divario tra i prezzi del latte scremato in polvere in Portogallo e il prezzo comune viene eliminato procedendo ad un ravvicinamento, in tre tappe, dei prezzi portoghesi al prezzo comune.

Il primo ravvicinamento è operato il 1o luglio 1993.

Il prezzo comune si applica in Portogallo a decorrere dal 1o luglio 1995.

Articolo 2

Il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti:

1. Per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994 (ecu/100 kg)

Comunità

degli undici

Portogallo

a) prezzo indicativo del latte

26,47

26,47

b) prezzo d'intervento

- burro

285,46

285,46

- latte scremato in polvere

172,43

195,48

- formaggio Grana padano

- dell'età di 30-60 giorni

372,71

-

- dell'età di almeno 6 mesi

463,21

-

- formaggio parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi

512,07

-

2. Per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995 (ecu/100 kg)

Comunità

degli undici

Portogallo

a) prezzo indicativo del latte

26,13

26,13

b) prezzo d'intervento

- burro

278,14

278,14

- latte scremato in polvere

172,43

183,95

- formaggio Grana padano

- dell'età di 30-60 giorni

369,84

-

- dell'età di almeno 6 mesi

460,18

-

- formaggio parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi

509,04

-

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 43.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 22.(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Reglamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale).