REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d' obiettivo dei semi di lino -
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CEE) N. 2049/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo dei semi di lino IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di lino occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; considerando che in applicazione di questi criteri il prezzo di obiettivo deve essere fissato ai livelli indicati nel presente regolamento; considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito; considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo da determinarsi tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1991/1992 corrisponde a tale requisito e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 il prezzo d'obiettivo dei semi di lino è fissato: a) per la Spagna a ecu 51,67 per 100 chilogrammi; b) per gli altri Stati membri a ecu 54,49 per 100 chilogrammi. Articolo 2 Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi: - alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e - con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 38 % di olio. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).(2) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 33.(3) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(4) GU n. C 169 del 6. 7. 1992.