31992R2015

REGOLAMENTO (CEE) N. 2015/92 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro -

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 22/07/1992 pag. 0002 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 2015/92 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1432/92 (1) è vietato il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che il 18 giugno 1992 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 760 (1992) che autorizza, a talune condizioni, l'esportazione nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro di derrate e prodotti per necessità umanitarie essenziali;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1432/92 per consentire, a talune condizioni, le esportazioni nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro di tali derrate e prodotti;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1432/92 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« a) alle esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di prodotti destinati a scopi strettamente medici e derrate alimentari, notificate al comitato istituito a norma della risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché alle esportazioni verso le stesse Repubbliche di derrate e di prodotti per necessità umanitarie essenziali, che siano state autorizzate da detto comitato con la procedura semplificata e accelerata "senza obiezioni"; »

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Le esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di prodotti destinati a scopi strettamente medici o per necessità umanitarie essenziali e di derrate alimentari sono soggette ad un'autorizzazione preliminare di esportazione, da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 19 giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.