31992R2014

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2014/92 del Consiglio, del 20 luglio 1992, che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 22/07/1992 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2014/92 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1992 che adegua i coefficienti correttori applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1991 in taluni Stati membri sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee; che occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 (3) alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1o gennaio 1992, nonché al 16 novembre 1991 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 16 novembre 1991, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso indicato è fissato come segue:

Grecia 88,8 (4)

2. Con effetto al 1o gennaio 1992, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi in appresso indicati sono fissati come segue:

Spagna 112,2 (4)

Portogallo 97,0 (4)

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (5) rimangono applicabili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 361 del 19. 12. 1991, pag. 13. (4) Cifra provvisoria. (5) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.