31992R2009

Regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola utilizzato per l'elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 21/07/1992 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0121


REGOLAMENTO (CEE) N. 2009/92 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1992 che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola utilizzato per l'elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per consentire alle autorità competenti di effettuare gli opportuni controlli relativi all'alcole etilico di origine agricola definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1576/89 e menzionato all'articolo 3, lettera d), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1601/91, è necessario stabilire metodi comunitari di analisi;

considerando che le caratteristiche dell'alcole etilico di origine agricola sono specificate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1576/89 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1601/91; che tali caratteristiche sono identiche a quelle dell'alcole neutro, secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3); che pertanto è necessario che i metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro applicabili nel settore del vino, stabiliti nel regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione (4), siano riconosciuti come metodi comunitari di analisi anche ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1576/89 e (CEE) n. 1601/91;

considerando che, per rendere comparabili i risultati ottenuti applicando i metodi di analisi di cui al presente regolamento, devono essere definite le condizioni relative alla ripetibilità e alla riproducibilità di tali risultati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose e del comitato di applicazione per le bevande aromatizzate a base di vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1576/89 e citato all'articolo 3, lettera d), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1601/91, sono quelli contenuti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1238/92.

Per rendere comparabili i risultati delle analisi si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1238/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. (4) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 13.