31992R2004

REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/92 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche nell' Antartico -

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 21/07/1992 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0103


REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/92 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche nell'Antartico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata « convenzione », è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (2) ed è entrata in vigore, per quanto concerne la Comunità, il 21 maggio 1982;

considerando che la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) istituita dalla convenzione ha adottato, su raccomandazione del suo comitato scientifico, talune misure di conservazione applicabili in particolare alle risorse alieutiche presenti nelle acque della Georgia australe, nonché le procedure di notifica che devono essere osservate dai membri della CCAMLR che intendano intraprendere nuove attività di pesca;

considerando che tali misure di conservazione sono state notificate ai membri della CCAMLR il 5 novembre 1991; che a norma dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione esse diventano vincolanti il 4 maggio 1992;

considerando che i membri della CCAMLR si sono dichiarati disposti ad applicare provvisoriamente queste misure di conservazione senza aspettare che diventino vincolanti, tenuto conto del fatto che alcune misure di conservazione si riferiscono alla campagna di pesca iniziata il 1o luglio 1991;

considerando che è quindi opportuno adottare già ora le disposizioni necessarie per l'applicazione ai pescatori comunitari delle misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il TAC per popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le norme specifiche secondo cui devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85 (4) va modificato in conformità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2245/85 è così modificato:

1) Il testo degli articoli 2, 2 bis e 2 ter è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Divieti di pesca (*)

1. Dal 2 novembre 1991 al 6 novembre 1992 è vietata la pesca diretta di Champsocephalus gunnari, Patagonotothen brevicauda guntheri, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons nella sottozona FAO 48.3 Antartico (Georgia australe).

2. È vietata la pesca diretta dei pesci nelle sottozone FAO 48.1 e 48.2 Antartico durante la campagna di pesca 1991/1992, salvo per fini scientifici.

3. È vietata la pesca diretta di Notothenia squamifrons nella divisione statistica FAO 58.4.4 (Ob e Lena Banks) nel periodo compreso tra il 2 novembre 1991 e il 6 novembre 1992, salvo per fini scientifici.

Articolo 2

bis

Limitazioni delle catture (*)

1. Nel periodo compreso tra il 2 novembre 1991 e il 6 novembre 1992 le catture di Electrona carlsbergi effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate a 245 000 tonnellate.

Inoltre nello stesso periodo le catture totali di Electrona carlsbergi sono limitate a 53 000 tonnellate nella regione Shag Rocks, definita come la zona delimitata dalle coordinate 52° 30 S, 40° O; 52° 30 S, 44° O; 54° 30 S, 40° O e 54° 30 S, 44° O.

2. Nel corso della pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico le catture accessorie di Notothenia rossii, Notothenia squamifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus sono limitate a 300 tonnellate per ciascuna specie e le catture accessorie di Notothenia gibberifrons sono limitate a 500 tonnellate.

3. La pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico cessa non appena le catture accessorie di una delle specie menzionate nel paragrafo 2 raggiungano il massimale previsto o le catture complessive di Electrona carlsbergi raggiungano le 245 000 tonnellate.

4. La pesca nella regione Shag Rocks si chiude non appena le catture accessorie di una delle specie menzionate nel paragrafo 2 raggiungano il massimale previsto o le catture complessive di Electrona carlsbergi raggiungano le 53 000 tonnellate.

5. Le catture di Dissostichus eleginoides effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico nel periodo compreso tra il 2 novembre 1991 e il 6 novembre 1992 sono limitate ad un TAC di 3 500 tonnellate.

6. Le catture di Euphasia superba effettuate nella zona FAO 48 Antartico nel periodo compreso tra il 1o luglio 1991 e il 30 giugno 1992 sono limitate a 1,5 milioni di tonnellate.

7. La data in cui si considera che le catture effettuate dai pescherecci comunitari e dalle altre navi interessate abbiano esaurito il TAC di cui ai paragrafi da 1 a 6 è fissata dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2241/87 non appena abbia ricevuto le necessarie informazioni dalla CCAMLR.

8. A decorrere dalla data stabilita a norma del paragrafo 7, nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata la pesca delle specie considerate e i pescherecci comunitari non possono più tenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture delle specie di cui trattasi effettuate in tale sottozona dopo tale data.

Articolo 2

ter

Dichiarazione delle catture (*)

1. Fatti salvi gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2241/87, le catture di Patagonotothen brevicauda guntheri, Champsocephalus gunnari, Dissosthicus elegenoides, Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Electrona carlsbergi effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico e le catture di Euphasia superba effettuate nella zona FAO 48 Antartico sono soggette a dichiarazioni conformemente al presente articolo.

2. Le catture totali, ripartite per peschereccio, effettuate dalle imbarcazioni comunitarie nel periodo compreso tra il 1o luglio 1991 ed il 24 luglio 1992, vengono notificate alla Commissione, entro dieci giorni dalla fine di tale periodo, dagli Stati membri di cui i pescherecci suddetti battono bandiera o in cui sono immatricolati.

3. Per la dichiarazione delle catture effettuate dopo il periodo di cui al paragrafo 2, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F, che vanno rispettivamente dal 1o al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese.

Entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, ogni Stato membro notifica alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera o immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato durante il periodo di dichiarazione precedente, specificando il mese e il periodo di dichiarazione di cui trattasi.

4. Alla fine di ciascun periodo di dichiarazione la Commissione notifica alla CCAMLR, sulla base delle notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 2 e 3, le catture totali effettuate dai pescherecci comunitari durante il periodo di dichiarazione precedente. »

(*) Le zone FAO menzionate nel presente regolamento sono definite nella comunicazione 85/C335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). »

2) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 2 quater

Notifica di nuove attività di pesca

1. Ai fini del presente articolo, per nuova attività di pesca si intende la pesca di una specie effettuata utilizzando un particolare metodo di pesca in una sottozona statistica per la quale:

a) non sono state fornite alla CCAMLR informazioni concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità delle popolazioni ricavate da ricerche/studi di ampia portata o da campagne di pesca sperimentale; oppure

b) non sono stati mai presentati alla CCAMLR dati sulle attività di pesca e sulle catture ; oppure

c) non sono stati presentati alla CCAMLR dati sulle attività di pesca e sulle catture relativi alle due più recenti campagne nelle quali è stata esercitata l'attività di pesca di cui trattasi.

2. Fintanto che non sia stato autorizzato in conformità del paragrafo 6, l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR è vietato.

3. Il titolare di un peschereccio che intenda sviluppare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR ne informa le autorità competenti dello Stato membro in cui il peschereccio batte bandiera o nel cui territorio è immatricolato, presentando a dette autorità tutte le informazioni indicate al paragrafo 4 che è in grado di fornire.

4. Lo Stato membro cui è stato comunicato che pescherecci battenti la propria bandiera o immatricolati nel proprio territorio intendono sviluppare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR, ne danno immediatamente notifica alla Commissione e comunque almeno sei mesi prima della successiva riunione regolare della CCAMLR.

La notifica dello Stato membro dovrà essere corredata del maggior numero possibile di informazioni fra quelle in appresso indicate:

a) informazioni sulla natura dell'attività di pesca proposta, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per sviluppare un'attività di pesca vitale;

b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi di ampia portata o da campagne di pesca sperimentale concernenti la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche, nonché l'identità delle popolazioni;

c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti ed associate e sui possibili effetti su di esse dell'attività di pesca proposta;

d) informazioni estrapolate da altre attività di pesca nella regione o da altre attività di pesca analoghe in altre regioni che possano servire ad una valutazione della resa potenziale.

5. La Commissione trasmette per esame alla CCAMLR le informazioni fornite conformemente al paragrafo 4, insieme ad ogni altra informazione pertinente.

6. Non appena la CCAMLR ha esaminato la nuova attività di pesca prevista, una decisione di autorizzazione viene adottata;

- dalla Commissione, se la CCAMLR non ha preso misure conservative nei confronti della nuova attività di pesca;

- dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in tutti gli altri casi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26. (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2). (4) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2810/91 (GU n. L 271 del 27. 9. 1991, pag. 1).