31992R1962

Regolamento (CEE) n. 1962/92 della Commissione, del 15 luglio 1992, che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosa e l' aiuto comunitario per l' approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti di cui ai codici NC 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 ed ex 1702 di origine comunitaria

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 16/07/1992 pag. 0045 - 0046


REGOLAMENTO (CEE) N. 1962/92 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1992 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosa e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti di cui ai codici NC 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 ed ex 1702 di origine comunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 ha istituito un regime di esenzione dal prelievo all'importazione, nonché un aiuto per la fornitura di prodotti cerealicoli provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre elaborare il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti di cui ai codici NC ex 1702 esclusi i prodotti di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, tenendo conto del fabbisogno ; che è opportuno prevedere l'eventuale modifica di detto bilancio nel corso della campagna;

considerando che, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari deve essere calcolato in modo che l'approvvigionamento stesso abbia luogo in condizioni che equivalgano, per gli utilizzatori, all'esonero dal prelievo sulle importazioni dirette provenienti dal mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1728/92 della Commissione (2) ha fissato le modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie; che queste disposizioni, che per il settore dei cereali sono complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (3), si applicano ai prodotti cerealicoli che formano oggetto del presente regolamento;

considerando che, in sede di calcolo dell'aiuto sopra citato, la fissazione di un importo pari alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso per tener conto delle condizioni di fornitura di quantitativi relativamente modesti, rende i prodotti comunitari competitivi rispetto a quelli originari di paesi terzi;

considerando che le restituzioni all'esportazione vengono infatti fissate prendendo in considerazione i prezzi dei cereali e dei prodotti a base di cereali sul mercato comunitario, nonché i relativi prezzi sul mercato mondiale; che le restituzioni devono coprire il divario fra tali prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per quanto concerne i prodotti di cui ai codici NC ex 1702, esclusi i prodotti di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento, per la campagna 1992/1993, che fruiscono dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario sono fissati in 3 000 t.

Articolo 2

Gli importi degli aiuti per la fornitura dei prodotti di cui ai codici NC 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29 ed ex 1107 e fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità, e dei prodotti di cui ai codici NC ex 1702 esclusi i prodotti di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, sono pari alle restituzioni all'esportazione per gli stessi prodotti, maggiorate di 3 ECU/t.

Articolo 3

Per ciò che riguarda l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1728/92.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104. (3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.