Regolamento (CEE) n. 1949/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche originarie della Turchia (1992/1993)
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 16/07/1992 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 1949/92 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche originarie della Turchia (1992/1993) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia (1), prevede all'allegato l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuale di 90 tonnellate a dazio nullo per le polpe di albicocche originarie della Turchia; che detto contingente è stato aperto fino al 30 giugno 1992 dal regolamento (CEE) n. 1550/91 (2); che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario in questione in ragione del suddetto volume per il periodo dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993; considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1059/88, del 28 marzo 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia (3); che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (4); considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente, che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale le quantità necessarie, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o luglio 1992 al 30 giugno 1993, il dazio doganale applicabile al prodotto sotto indicato originario della Turchia è sospeso nella Comunità al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato: Numero d'ordine Codice NC (1) Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 09.0203 ex 2008 50 91 Polpe di albicocca senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg 90 0 (1) Codice Taric: 2008 50 91°20. 2. Nell'ambito di questo contingente tariffario la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione e del regolamento (CEE) n. 2573/87 in materia. Articolo 2 Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva non appena possibile nel volume del contingente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati. Articolo 4 Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente. Articolo 5 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992. Per il Consiglio Il Presidente N. LAMONT (1) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16. (2) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 4. (4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 4162/87 (GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1).