REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/92 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino -
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 14/07/1992 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0086
REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/92 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, considerando che secondo l'articolo 8 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/91 (4), il controllo delle dichiarazioni delle superfici di semina comprende in particolare la loro misurazione; che qualora la dichiarazione sia corredata di un documento che permetta di stabilire correttamente la superficie senza che ne sia necessaria la misurazione è opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, sopprimere l'obbligo di misurare tale superficie per i controlli da effettuarsi nelle prossime campagne; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 8 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1799/76, è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, la misurazione non è obbligatoria se il controllo del documento di cui all'articolo 8, paragrafo 3 o il raffronto sistematico della superficie dichiarata con i relativi dati storici disponibili permettono di stabilire correttamente e senza ambiguità la superficie di semina. Il processo verbale d'ispezione deve farne menzione e indicare la superficie di cui trattasi. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai controlli da effettuarsi nella campagna 1992/1993 e nelle campagne successive. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46. (3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14. (4) GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 45.