31992R1913

Regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1992 pag. 0035 - 0038


REGOLAMENTO (CEE) N. 1913/92 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1992 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di talune produzioni agricole delle Azzorre e di Madera (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire, nel settore delle carni bovine e per la campagna di commercializzazione 1992/1993, da un lato, i quantitativi di carni fresche o refrigerate e congelate del bilancio di approvvigionamento specifico per Madera che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento delle Azzorre e Madera sia di carni sia di animali riproduttori originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica delle Azzorre e di Madera e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (2); che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore delle carni bovine per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera che beneficiano dell'esonero dal prelievo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

1. Nell'allegato II è fissato l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), in particolare all'allegato, sezione 6.

Articolo 3

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per la fornitura alle Azzorre e a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità nonché il numero di animali per i quali l'aiuto è concesso.

Articolo 4

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

a) il rilascio dei titoli d'importazione;

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 5

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92.

Articolo 6

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun gruppo di prodotti, pubblicata dal Portogallo;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 30 ECU/100 kg.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 7

1. La validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 8

Gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 9

Gli importi degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 vengono modificati qualora lo esiga la situazione del mercato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. (3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per Madera per il periodo 1o luglio 1992-30 giugno 1993

Codice NC Designazione delle merci Quantitativo (in t) 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 1 200 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate 2 000

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

Codice dei prodottti Importo dell'aiuto (in ECU/100 kg peso netto) 0201 10 10 100 65 0201 10 10 900 88 0201 10 90 110 (1) 85 0201 10 90 190 65 0201 10 90 910 (1) 115 0201 10 90 990 88 0201 20 21 000 88 0201 20 29 100 (1) 115 0201 20 29 900 88 0201 20 31 000 65 0201 20 39 100 (1) 85 0201 20 39 900 65 0201 20 51 100 110,50 0201 20 51 900 65 0201 20 59 110 (1) 146 0201 20 59 190 110,50 0201 20 59 910 (1) 85 0201 20 59 990 65 0201 20 90 700 65 0201 30 00 100 (2) 208,50 0201 30 00 150 (6) 125 0201 30 00 190 (6) 84 0202 10 00 100 65 0202 10 00 900 88 0202 20 10 000 88 0202 20 30 000 65 0202 20 50 100 110,50 0202 20 50 900 65 0202 20 90 100 65 0202 30 90 400 (6) 125 0202 30 90 500 (6) 84

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1o luglio 1992-30 giugno 1993

Codice NC Designazione delle merci Numero di animali da fornire Aiuto (in ecu/capo) 0102 10 00 Riproduttori di razza pura della specie bovina (1): 150 750

SECONDA PARTE

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo 1o luglio 1992-30 giugno 1993

Codice NC Designazione delle merci Numero di animali da fornire Aiuto (in ecu/capo) 0102 10 00 Riproduttori di razza pura della specie bovina (1): 200 750

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.