Regolamento (CEE) n. 1902/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1992 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0073
REGOLAMENTO (CEE) N. 1902/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che, conformemente all'allegato IV della decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, del 17 maggio 1977, relativa alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità, l'importo aggiuntivo che deve essere eventualmente detratto dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario della Turchia, è fissato per ogni anno d'applicazione, tramite scambio di lettere tra la Comunità e la Turchia; considerando che il regolamento (CEE) n. 1180/77 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91 (2), definisce le modalità d'applicazione della decisione succitata, in particolare per quanto riguarda l'olio d'oliva; considerando che le parti contraenti hanno convenuto, con uno scambio di lettere, per il periodo dal 1o novembre 1987 al 31 dicembre 1993, di fissare l'importo aggiuntivo in questione a 10,88 ecu per 100 chilogrammi; considerando che occorre modificare in questo senso l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1180/77, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1180/77 è sostituito dal testo seguente: « b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia per tale olio nei limiti di 10,88 ecu per 100 chilogrammi, importo maggiorato, dal 1o novembre 1987 al 31 dicembre 1993, di 10,88 ecu per 100 chilogrammi. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO (1) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. (2) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.