Regolamento (CEE) n. 1859/92 della Commissione, del 7 Luglio 1992, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3817/90 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1992 pag. 0022 - 0022
REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/92 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1992 recante deroga al regolamento (CEE) n. 3817/90 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 251, visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabili agli scambi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti nel settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo (3), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3773/91 (4) stabilisce nell'articolo 6 che il titolo MCS ha una validità di 18 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo; considerando che, in seguito a circostanze eccezionali che hanno creato perturbazioni negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri, si ravvisa l'opportunità di prorogare urgentemente di due settimane il periodo di validità dei titoli rilasciati l'8 e il 15 giugno 1992; considerando che, per evitare il prodursi di un vuoto giuridico, è necessario disporre che il presente regolamento entri in vigore il 24 giugno 1992; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga al disposto dell'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 3817/90, il periodo di validità dei titoli MCS rilasciati l'8 e il 15 giugno 1992 è prorogato di due settimane. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 24 giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione