Regolamento (CEE) n. 1855/92 della Commissione, del 7 Luglio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1992 pag. 0014 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 1855/92 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1992 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma primo periodo, visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo, considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (6), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76; considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese; considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare: a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale; b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili; c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo; considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1309/92 (8), è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode; considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (10), e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/92 (12), hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione; considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (13), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione; considerando che, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 3035/80, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti; considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92 (1) il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni; considerando che soprattutto per gli amidi del codice NC 1108 la restituzione all'esportazione allo stato naturale è subordinata al rispetto di un tenore in materia secca del 77 % per le fecole di patate e dell'84 % per gli amidi di cereali; considerando che, per quanto riguarda le patate, soltanto le fecole sono sottoposte ad organizzazione comune di mercato, che di conseguenza conviene precisare le condizioni che devono soddisfare queste fecole per beneficiare della restituzione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro. 2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto. La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto. 3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione: a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo, b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata, viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione. Articolo 2 1. La restituzione per le fecole e gli amidi del codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 derivanti dalla trasformazione di questi amidi o fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, patate o riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci. La dichiarazione prevista al precedente capoverso può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 e primo capoverso del paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80. 2. Se il tenore di materia secca della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3035/80 è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato nell'allegato; se il tenore di materia secca è inferiore all'80 % il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato nell'allegato moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 80. Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di materia secca è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato nell'allegato; se il tenore di materia secca è inferiore all'87 % il tasso sarà uguale a quello fissato in allegato, moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 87. 3. Per l'applicazione del paragrafo precedente, il contenuto in materia secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (1) applicato alle farine. 4. Al momento della domanda di restituzione all'esportazione delle merci, l'interessato è tenuto a dichiarare il contenuto in materia secca degli amidi e fecole utilizzati, a meno che questa informazione sia stata registrata dall'organismo competente previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80, secondo le disposizioni di questo paragrafo. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia l'articolo 2 è applicabile a partire dal 1° agosto 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1992. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato >SPAZIO PER TABELLA> (1) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2744/75.