Regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione, del 1ºluglio 1992, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 07/07/1992 pag. 0005 - 0027
REGOLAMENTO (CEE) N. 1839/92 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1992 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (1), in particolare l'articolo 2, punti 2.2 e 3.4, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 6 e l'articolo 13, paragrafo 3, previa consultazione degli Stati membri in conformità delle disposizioni summenzionate, considerando che l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 684/92 (in prosieguo « il regolamento ») prevede che i servizi regolari, i servizi a navetta senza alloggio, i servizi occasionali restanti e taluni servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione; considerando che l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento prevede che per i servizi a navetta con alloggio definiti all'articolo 2, punto 2.2 e per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, punto 3.1, secondo comma, lettere a), b), c) e d) è necessario un documento di controllo; considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento prevede che i trasporti per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4, sono soggetti ad attestazione; considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento prevede che i trasporti per conto proprio diversi da quelli di cui all'articolo 2, punto 4 del regolamento sono soggetti ad autorizzazione; considerando che occorre stabilire le modalità di utilizzazione dei documenti di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 684/92, nonché le modalità di indicazione degli Stati membri interessati, dei nomi dei vettori che eseguono i servizi e i luoghi in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso; considerando che i modelli dei documenti istituiti a norma del regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e a norma del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2485/82 (4), non rispondono più alle esigenze del regolamento (CEE) n. 684/92 e che è pertanto opportuno abrogare detti regolamenti e sostituirli mediante le opportune disposizioni; considerando che agli Stati membri occorre un certo tempo per far stampare i nuovi documenti e per organizzarne la distribuzione; considerando che nel frattempo i vettori dovrebbero poter continuare ad utilizzare i documenti previsti dai regolamenti (CEE) n. 1016/68 e (CEE) n. 1172/72, modificati, se del caso, in modo adeguato per renderli conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 684/92 e del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: SEZIONE I Documento di controllo Articolo 1 1. Il documento di controllo per i servizi a navetta con alloggio di cui all'articolo 2, punto 2.2 del regolamento (CEE) n. 684/92 è costituito dal foglio di viaggio e la raccolta delle traduzioni dello stesso. Il foglio di viaggio deve essere conforme al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento. 2. I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello figurante nell'allegato I bis. Articolo 2 1. Il documento di controllo per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, punto 3.1, secondo comma, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 684/92 comprende il foglio di viaggio e la raccolta delle traduzioni dello stesso. Il foglio di viaggio deve essere conforme al modello figurante nell'allegato II del presente regolamento. 2. I fogli di viaggio sono contenuti in libretti da 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello figurante nell'allegato II bis. Articolo 3 1. I libretti di cui agli articoli 1 e 2 sono intestati al vettore; essi non sono cedibili. 2. Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente, per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Esso è valido per tutto il percorso. Per i servizi a navetta è valido per l'andata ed il ritorno. 3. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia è conservata presso la sede dell'impresa. 4. Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio. Articolo 4 1. Nel caso di servizi a navetta con alloggio o di servizi occasionali, prestati da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, che comportino eventualmente per i viaggiatori una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve essere a bordo del veicolo, una copia del foglio di viaggio è conservata presso la sede di ogni vettore interessato e una copia deve essere inviata alle autorità dello Stato membro di stabilimento dell'impresa incaricata della gestione nel corso del mese successivo a quello dell'esecuzione del servizio. 2. Gli Stati membri che desiderano ricevere comunicazione dei fogli di viaggio di cui al paragrafo 1 per i percorsi che li riguardano, devono farne richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri. Questi ultimi sono tenuti ad inviare allo Stato membro richiedente una copia di detti fogli di viaggio entro due mesi dalla loro ricezione. Gli Stati membri possono dispensare i vettori stabiliti nel loro territorio dall'obbligo di inviare copia del foglio di viaggio per gli Stati membri non richiedenti. Articolo 5 Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio a navetta internazionale con alloggio o di un servizio occasionale internazionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui egli è stabilito, alle condizioni di cui all'articolo 12, secondo comma del regolamento (CEE) n. 684/92. Le escursioni locali devono essere registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo. L'originale del foglio di viaggio deve essere a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale. Articolo 6 I documenti di controllo devono essere esibiti ogni volta che gli agenti incaricati del controllo lo richiedano. SEZIONE II Autorizzazioni Articolo 7 1. La domanda di autorizzazione per i servizi regolari, i servizi a navetta senza alloggio, i servizi occasionali restanti, i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione e i servizi per conto proprio di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 684/92 è conforme al modello che figura nell'allegato II del presente regolamento. 2. La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni, secondo il caso: i) gli orari; ii) le tariffe; iii) la prova che il richiedente sia in possesso, nello Stato membro nel quale è stabilito, dei requisiti abilitanti ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus; iv) i dati sulla natura e il volume del trasporto che il richiedente prevede di eseguire; v) una carta, in scala adeguata, sulla quale siano indicati l'itinerario nonché le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori. Articolo 8 1. Le autorizzazione devono essere conformi al modello che figura nell'allegato IV. 2. Ogni veicolo che partecipi all'esecuzione di un servizio soggetto ad autorizzazione deve avere a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione. 3. L'autorità competente per l'autorizzazione fornisce copie supplementari della medesima al vettore che ne dimostri la necessità. SEZIONE III Attestazioni Articolo 9 1. L'attestazione per i servizi per conto proprio definiti nell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92 è conforme al modello che figura nell'allegato V. 2. L'impresa che richiede un'attestazione presenta all'autorità competente ad emetterla la prova, ovvero una dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2, punto 4 del regolamento (CEE) n. 684/92. 3. Ogni veicolo che partecipi all'esecuzione di un servizio soggetto ad attestazione deve avere a bordo un'attestazione o copia certificata conforme durante tutto il viaggio; essa è esibita ogni qual volta gli agenti incaricati del controllo la richiedono. 4. L'attestazione è valida al massimo per cinque anni. SEZIONE IV Disposizioni transitorie e finali Articolo 10 Salvo il disposto dell'articolo 11, i regolamenti (CEE) n. 1016/68 e (CEE) n. 1172/72 sono abrogati. Articolo 11 Ogni Stato membro può autorizzare l'uso degli stampati dei fogli di viaggio, delle domande di autorizzazione, delle autorizzazioni e delle attestazioni stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1016/68 e dal regolamento (CEE) n. 1172/72 fino al 31 dicembre 1993, purché essi siano modificati in modo leggibile, indelebile e adeguato, nella misura in cui ciò si dimostri necessario, per essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 684/92 e del presente regolamento. Gli altri Stati membri sono tenuti ad accettare detti stampati nei loro territori fino al 31 dicembre 1993. Articolo 12 Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione. Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione