- REGOLAMENTO (CEE) N. 1825/92 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1992 relativo all' esenzione per taluni Stati membri dell' obbligo di procedere ad acquisti pubblici di taluni ortofrutticoli -
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1992 pag. 0015 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 1825/92 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1992 relativo all'esenzione per taluni Stati membri dell'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (2), in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/85 della Commissione, del 2 luglio 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione ai fini dell'esenzione degli Stati membri dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di talune specie di ortofrutticoli (3), ha previsto le informazioni che gli Stati membri debbono fornire alla Commissione per essere esentati, su loro richiesta, dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72; considerando che tali informazioni debbono concernere la parte di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 commercializzati tramite organizzazioni di produttori riconosciute o la parte della produzione raccolta di questi prodotti sul territorio dello Stato membro in questione nel corso delle tre campagne precedenti; considerando che queste informazioni sono state fornite dagli Stati membri; che le condizioni per l'esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 1852/85 ricorrono per taluni di essi e per certi prodotti per la campagna 1992/1993; che è opportuno pertanto esentare tali Stati membri, che ne abbiano fatto domanda, dall'obbligo di procedere agli acquisti pubblici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I seguenti Stati membri sono esentati dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 per le pere, durante il periodo dal 1o luglio al 31 agosto 1992, e per le pesche, le albicocche, i pomodori e le melanzane, durante tutta la campagna 1992/1993: Belgio Danimarca R. f. di Germania Irlanda Lussemburgo Paesi Bassi Regno Unito. Per la Grecia tale esenzione si applica limitatamente alle pere durante il periodo d'estate di cui sopra. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23. (3) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 24.